Bonus verde 2024: si possono detrarre anche piante e fiori per il balcone?

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà continuare a fruire della detrazione fiscale al 36% di quanto speso per abbellire il terrazzo di casa con nuove piante o rimettere a nuovo il giardino, anche quello condominiale. Vediamo però quale tipo di intervento si può detrarre.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 26/05/2023Aggiornato il 01/03/2024
Bonus verde 2024: si possono detrarre anche piante e fiori per il balcone?

Fino al 31 dicembre 2024 si potrà fruire del bonus verde, la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per sistemare il verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzare coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus verde 2024: cosa si può fare sul balcone e cosa è escluso

Introdotto con la legge di bilancio 2018, il bonus verde è  una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per una serie di interventi che riguardano il verde.

Nel dettaglio il bonus verde è previsto per:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Via libera quindi ad un giardino verticale o anche un orto in terrazzo, mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.

Non si ha diritto al bonus verde per i lavori in economia, effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo.

Inoltre il bonus verde non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e qualora i lavori vengano fatti in economia.  In quest’ultimo caso però l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può sempre rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli   alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Come funziona la detrazione

Per avere la detrazione fiscale occorre indicare le spese sostenute nella denuncia dei redditi. La detrazione va poi ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

Chi ha diritto al bonus verde

Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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