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A bonus ristrutturazione, bonus mobili, detrazione per risparmio energetico, bonus verde da quest’anno si aggiunge anche il bonus facciate. La legge di Bilancio 2020 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Ma cos’è il bonus facciate e quando si può ottenere? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i tanto attesi chiarimenti con la circolare n.2/E del 2020 e una guida on line.
Bonus facciate: che cosa è
Il bonus facciate è un’agevolazione che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti, come i 96mila euro per unità immobiliare previsti per la detrazione per ristrutturazione.
Bonus facciate: chi può avere l’agevolazione
Possono usufruire dell’agevolazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Per usufruire dell’agevolazione, quindi è necessario possedere o detenere l’immobile su cui si eseguiranno gli interventi, un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
· possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
· detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Il bonus facciate non spetta quindi senza un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se si provvede in un secondo momento alla regolarizzazione.
Nel novero dei soggetti ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, troviamo anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi di fatto (ai sensi della legge n. 76/2016). Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori e le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Bonus facciate: per quali edifici si può avere
L’agevolazione riguarda le spese documentate, sostenute nel corso del 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968, ossia:
- Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- Zona B: e altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
- Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
- Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
- Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
- Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Bonus facciate per interventi sulle parti comuni di edificio in condominio
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio. Ai fini dell’ottenimento del bonus, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Spetta poi sempre all’amministratore, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici delle imposte in caso di controlli.
Bonus facciate: i lavori ammessi
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano nell’ambito di applicazione del bonus anche le spese relative alla sola pulitura o cappotto purché riguardanti le parti degli edifici sopra indicate.
In particolare, il bonus facciate spetta per interventi:
· di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
· su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
· sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il bonus facciate in sostanza è previsto per tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Nel bonus invece non rientrano le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico e quelle sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
È possibile portare in detrazione anche le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica), nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
In caso di lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti:
- i requisiti minimi di prestazione energetica di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”)
- i valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.
In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.
Secondo quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.
Come ottenere il bonus facciate
I soggetti che intendono avvalersi del nuovo bonus sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione.
Inoltre, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Solo per gli interventi di efficienza energetica, ossia quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
· l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
· L’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Inoltre, sempre e solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito dedicato (https://detrazionifiscali.enea.it/), devono essere indicati:
· i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
· la tipologia di intervento effettuato
· il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
· il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
· l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
SCARICA LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL BONUS FACCIATE