Ristrutturare: guida ai bonus

Per tutto il 2021 si potrà continuare a fruire della detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione del singolo appartamento e di parti comuni di edifici residenziali. Ecco una breve guida con tutte le informazioni.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 02/02/2021Aggiornato il 03/02/2021
ristrutturazione

Fino al 31 dicembre 2021 si potrà continuare a fruire della detrazione fiscale al 50% per lavori di ristrutturazione. Per tutto il 2021 quindi i contribuenti possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre coloro che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi spalmata in dieci anni, alternativamente per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) ovvero per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (anche in tal caso compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Ristrutturare: la detrazione per lavori su singoli appartamenti

I lavori sulle unità immobiliari residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi
  • lavori di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici come ad esempio l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
  • quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
  • quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a  gas di ultima generazione.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

 Ristrutturare: la detrazione per lavori sui condomini

 Tutti questi lavori permettono di godere della detrazione fiscale al 50% per ristrutturazione anche se eseguiti su parti comuni di edifici residenziali intendendo per tali ad esempio le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune fino ai locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Inoltre è possibile ottenere l’agevolazione al 50% se vengono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria – ad esempio la sostituzione di pavimenti,  la tinteggiatura di pareti, soffitti, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage – sulle parti comuni.

Tali lavoro di manutenzione ordinaria sono agevolabili con la detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2021 solo se eseguiti su parti comuni di edifici residenziali o su singoli appartamenti solo se rientrano in un intervento più Grande. Un esempio fra tutti: se si ristruttura il bagno di casa e si tinteggiano le pareti di casa si potrà fruire per entrambi i lavori della detrazione fiscale al 50%.

A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, oltre alla realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, anche l’installazione di ascensori e scale di sicurezza,  il rifacimento di scale e rampe, interventi finalizzati al risparmio energetico, recinzione dell’area privata e costruzione di scale interne. Merita una particolare attenzione il cambio delle finestre con il bonus fiscale. 

Come avere la detrazione al 50%

Per usufruire della detrazione, è necessario: pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Per gli interventi che comportano un risparmio energetico – trattasi di interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia – la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L’invio della documentazione va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

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