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In che cosa consiste il Sismabonus?
Si tratta di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti (privati e società) che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie case e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
Come funziona il Sismabonus 2022?
In linea generale il sismabonus è una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si ha una detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Inoltre chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
Interventi antisismici come trainanti
Tuttavia con l’introduzione del Superbonus al 110%, gli interventi antisismici sono oggi riconosciuti come lavori trainanti che danno diritto alla maxi detrazione.
Nel dettaglio, l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 110% dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici per l’appunto.
In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari
Il Sismabonus legato al Superbonus è fruibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 con diverse aliquote (vedi più sotto).
Quali sono i lavori che rientrano nel Sismabonus?
Nel Sismabonus rientrano i lavori destinati a ridurre il rischio sismico, certificati da chi si occupa della progettazione strutturale degli edifici, da un direttore dei lavori o da chi è impegnato nel collaudo statico. Nel dettaglio tra i lavori agevolabili troviamo l’abbassamento del rischio sismico, anche senza miglioramento della classe di rischio, la riduzione del rischio sismico con passaggio di una o due classi di rischio, con metodo semplificato o convenzionale, la modifica di parti dell’edificio, come il tetto, in intervento locale finalizzato a miglioramento sismico dell’edificio e la demolizione e ricostruzione di edifici per ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio originale.
Chi ha diritto al Sismabonus 110?
Ha diritto al bonus non solo il diretto proprietario dell’immobile ma anche il comodatario, il familiare convivente, il titolare di un diritto reale di godimento, il locatario o utilizzatore in leasing. Inoltre ha diritto anche il futuro acquirente per le quote di detrazione residue.
Quando scade il Sismabonus 110%?
Il Sismabonus legato al Superbonus è in vigore fino al 31 dicembre 2025 ma con aliquote diverse a seconda degli anni.
Qual è la percentuale di detrazione fiscale del Sismabonus?
L’aliquota di detrazione fiscale del Sismabonus varia a seconda degli anni in cui i lavori vengono effettuati:
- al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- al 70% per le spese sostenute nel 2024
- al 65% per le spese sostenute nel 2025.
Tali misure spettano ai lavori eseguiti dai condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. La detrazione legata al Superbonus si spalma in quattro quote annuali di pari importo, mentre quella inizialmente prevista al 50% (fino all’85%) si divide in cinque quote annuali.