Rilevante novità in ordine di tempo fra le detrazioni fiscali per i lavori edili sulla casa, il superbonus al 110% è anche il bonus che finora ha conosciuto più ostacoli e difficoltà burocratiche per realizzarlo. A tal proposito si sente spesso parlare, assieme alla maxi detrazione, del general contractor. Ma di cosa si tratta?
Superbonus 110%: la figura del general contractor
Il general contractor o “contraente generale” è quel soggetto a cui il contribuente dà in appalto, dalla progettazione alla realizzazione, la pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza. In sostanza è un soggetto, persona fisica o società giuridica, individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, soprattutto complessi come quelli inerenti il superbonus al 110%.
Il General Contractor in sostanza svolge il ruolo di interlocutore diretto sia con le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera sia con le varie figure professionali, dai professionisti tecnici (progettista, termotecnico, strutturista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza) al commercialista fino all’amministratore nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali. In sostanza ci si rivolge al General Contractor perché gestisca le imprese e i professionisti coinvolti nell’intero processo, scegliendo così una soluzione “chiavi in mano”.
Nell’ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata al contraente generale. Spesso è una società di costruzioni chiamata a realizzare l’opera a fungere anche da general contractor, disbrigando tutte le pratiche connesse ai lavori richiesti, ma ci sono anche singoli professionisti, geometri, architetti, ingegneri che svolgono tali attività.
Il pagamento del general contractor
Di solito il General Contractor paga direttamente imprese e professionisti per i lavori connessi al superbonus, e poi fattura al cliente l’intera prestazione senza alcun ricarico. Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al contribuente le spese relative ai servizi professionali, dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione.
Su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 254 del 15.04.2021), in cui chiarisce che sono agevolabili con il Superbonus, oltre ai lavori, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, così come le altre spese collegate all’intervento effettivamente realizzato, come l’acquisto dei materiali, la progettazione, le altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, ad esempio perizie e sopralluoghi, e i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, come l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali.
Il superbonusnon è applicabile invece al corrispettivo pagato al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta. In sostanza l’attività del general contractor non è detraibile con il superbonus al 110%.
È invece possibile accedere al superbonus ed esercitare l’opzione dello sconto in fattura in relazione ai costi che il “general contractor” fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione.