Vendita seconda casa, ristrutturata con il Superbonus? Occhio alla maxi tassa al 26%

Introdotta con la legge di bilancio 2024, la nuova extratassa sulla plusvalenza immobiliare è diventata operativa con una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ecco cosa significa per chi vuole vendere un immobile dopo lavori per cui si è fruito della maxi detrazione fiscale.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 29/06/2024Aggiornato il 29/06/2024
lavori sull'edificio e superbonus

Ristrutturare casa con il Superbonus e poi rivenderla: questo hanno fatto molti proprietari di immobili quando è entrata in vigore la maxi detrazione al 110%. Secondo il governo dietro questa pratica però c’è un intento speculativo e così la legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova extra tassa sulle plusvalenze immobiliari  derivanti dalla vendita di seconde case ristrutturate con il Superbonus 110%

Per plusvalenza immobiliare si intende il profitto che si può realizzare quando si rivende una proprietà che è più costosa di quella acquistata. È in sostanza la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita, la plusvalenza immobiliare è imponibile. Ora una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 13/E fornisce istruzioni operative facendo entrare nel vivo la tassazione.

Plusvalenza immobiliare: cosa ha previsto la legge di Bilancio 2024

La Legge di Bilancio 2024 prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare, ossia quella che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati ai sensi del “Superbonus” che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

La nuova disciplina si applica alle vendite poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. In sostanza chi vende una seconda casa entro e non oltre dieci anni dai lavori di recupero per cui ha fruito del Superbonus, incorre in un prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dall’operazione. I dieci anni si calcolano dalla data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

In caso di condominio, per far scattare la tassa del 26% è sufficiente aver compiuto un lavoro effettuato sulle parti comuni senza coinvolgere il singolo appartamento.  Questo implica che tutti gli appartamenti di un condominio, anche quelli non direttamente interessati dai lavori, saranno soggetti al nuovo regime fiscale se venduti entro il periodo di dieci anni dalla conclusione degli interventi agevolati.

Quando non si applica l’extra tassa al 26%

Non tutti gli immobili ristrutturati con il superbonus e venduti prima dei dieci anni comportano l’applicazione dell’extratassa al 26%. In particolare questa non si applica sulle plusvalenze relative a:

  • immobili acquisiti per successione
  • immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione
  • Immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.
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