Comprare casa e affittarla con lo sconto fiscale

Bonus casa: dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017, c'è un nuovo sconto fiscale sull’Irpef per chi acquista un immobile e lo affitta a canone ridotto per 8 anni. Ecco che cosa prevede lo Sblocca Italia convertito in legge.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 09/01/2015 Aggiornato il 09/01/2015
Bonus ristrutturazione 50%

Debutta, con lo Sblocca Italia convertito in legge n. 164/2014, entrata in vigore il 12 novembre scorso, il nuovo sconto fiscale previsto per chi acquista un immobile di tipo residenziale per poi affittarlo. Per gli acquisti di immobili nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017, è prevista una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita, ma nel limite massimo di spesa di 30mila euro. L’agevolazione è possibile anche acquistando più immobili, purché venga comunque rispettato il limite di spesa complessivo di 300.000 euro.

La deduzione dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, significa che il reddito imponibile, quello cioè su cui si calcola l’imposta da pagare, viene ridotto di una misura pari al 20% del prezzo di acquisto della casa. Lo sconto però spetta solo per gli acquisiti di immobili residenziali di nuova costruzione che sono rimasti invenduti al 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge), quelli cioè immessi sul mercato immobiliare per la prima volta e anche per quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di risanamento conservativo.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute per costruire l’immobile su aree edificabili che il contribuente già possiede prima che inizino i lavori o sulle quali è stato già riconosciuto il diritto di edificare. In tal caso le spese di costruzione, ai fini del calcolo dello sconto Irpef, devono essere attestate dalla stessa ditta che esegue i lavori. Condizione imprescindibile per godere del nuovo bonus è che la casa, rimasta invenduta al termine dei lavori, sia messa in locazione entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione.

Il contratto di locazione deve avere durata di almeno 8 anni continuativi e non si può stipulare un contratto se locatore e conduttore hanno tra di loro rapporti di parentela in primo grado, del tipo genitori/figli. Se poi il contratto di locazione si risolve prima che siano decorsi gli 8 anni, la deduzione è salva se il proprietario riesce a trovare un nuovo inquilino e stipulare un nuovo contratto. Il tutto però entro 1 anno dalla precedente locazione. Inoltre il canone di locazione non deve essere superiore a quello determinabile secondo i parametri stabiliti in ambito locale per gli alloggi di edilizia convenzionata oppure al minore importo tra il canone concordato sulla base degli accordi definiti in sede territoriale e quello speciale previsto per i Comuni ad alta tensione abitativa.

L’immobile da acquistare e poi affittare deve avere inoltre particolari caratteristiche. In particolare questo non deve essere di lusso, quindi non deve essere classificato o classificabile nelle categorie catastali A1 ( abitazioni signorili), A8 ( ville) e A9 (castelli, palazzi storici e di pregio). Non deve trovarsi nelle zone omogenee di classe E, ossia quelle destinate ad usi agricoli e deve conseguire elevati standard di prestazioni energetiche, quindi rientrante nella classi A e B, le più alte. Lo Sblocca Italia convertito in legge ha anche previsto che la deduzione fiscale in oggetto possa essere riconosciuta anche quando l’immobile acquistato sia ceduto in usufrutto a soggetti, sia pubblici che privati, che operino da almeno 10 anni nel settore dell’edilizia sociale, sempre con il vincolo dell’affitto.

 

 

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