Per le compravendite di immobili ad uso non abitativo di valore inferiore a 100mila euro, non servirà più affidarsi ad un notaio ma si potrà chiedere l’intervento di un avvocato. Questa una delle principali novità previste dal disegno di legge sulla concorrenza, approvato dal Consiglio dei ministri di venerdì 20 febbraio 2015, che ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.
Come recita l’articolo 29 del Ddl Concorrenza che dovrà essere vagliato e approvato dal Parlamento, in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione da parte del notaio, questa può essere effettuata anche dagli avvocati abilitati al patrocinio.
Gli avvocati devono essere muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. Il Ddl concorrenza in sostanza riduce gli atti che necessitano dell’assistenza notarile, includendovi la compravendita di immobili ad uso non abitativo sotto i 100mila euro, come ad esempio la cessione di un box o di una cantina. Infine nel disegno di legge si precisa che le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.