Ai primi caldi è corsa all’acquisto dei condizionatori. E fino a fine anno l’acquisto è decisamente vantaggioso. Chi installa un nuovo condizionatore o sostituisce uno già esistente ha diritto a delle agevolazioni fiscali che consistono da una parte nella detrazione dall’irpef al 50% e dall’altra l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%. L’installazione di un nuovo impianto a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) o la sostituzione di un condizionatore è un intervento che rientra tra quelli previsti dall’articolo 1 della legge 449/ 1997, ossia interventi di recupero edilizio in cui sono ricomprese le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del Dpr 26 agosto 1993, n. 412 che, secondo una circolare dell’agenzia delle entrate (la circolare 57/E del 1998) possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie. È il caso dell’installazione dei condizionatori d’aria che devono essere utilizzabili anche per il riscaldamento in inverno, integrando o sostituendo l’impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato già esistente. Per avere la detrazione Irpef al 50%, si deve acquistare il condizionatore con bonifico parlante, nel senso che in esso devono essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge (nome, codice fiscale, causale versamento). Inoltre occorre farsi rilasciare dall’installatore una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico che deve essere conservata ed esibita quando il Fisco fa i suoi controlli.
Ma non c’è solo lo sconto dall’Irpef. Chi installa un nuovo condizionatore o sostituisce uno esistente gode anche della riduzione dell’Iva al 10%. Come prescrive la legge infatti sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Per quanto riguarda i beni di valore significativo, l’aliquota ridotta al 10% si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tra i beni significativi, espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999, troviamo proprio le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria. Ciò significa che l’aliquota Iva al 10% si applica per le prestazioni di installazione e per l’acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l’acquisto degli stessi condizionatori l’Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l’Iva al 22%.