La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è fruibile nella misura elevata al 50% fino al 31 dicembre 2015, anche se è stata annunciata la proroga a tutto il 2016 nella prossima Legge di Stabilità. Tra gli interventi che danno diritto all’agevolazione fiscale vi sono quelli di manutenzione ordinaria realizzati su parti comuni di edifici residenziali.
A fornire un elenco delle parti comuni di condomini su cui si possono realizzare tali interventi è il Codice civile che annovera tra queste, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria realizzabili su tali parti comuni troviamo opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Quando si parla di condominio, possono esserci quelli minimi composti solo da due condomini e il piccolo condominio, quello cioè formato fino a otto condomini e nel quale non è obbligatorio nominare l’amministratore.
Quando sulle parti comuni di essi sono realizzati interventi di manutenzione ordinaria, ogni proprietario deve pagare pro-quota le spese, con bonificio bancario o postale parlante, su cui poi banche e Poste effettuano la ritenuta d’acconto all’8 per cento. Tra gli elementi che devono essere indicati nel bonifico, oltre alla causale del versamento (che si riferisce alla normativa relativa “Articolo 16 -bis del Dpr 917/1986”), occorre indicare anche il codice fiscale o il numero di partita iva del beneficiario del pagamento e il codice fiscale di chi beneficerà degli interventi, in tal caso il condominio.
È necessario quindi, per fruire della detrazione relativa a spese su parti comuni, che anche i piccoli condomìni e quelli minimi richiedano l’attribuzione del codice fiscale del condominio.
Così entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, è necessario presentare ad un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate della domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, tramite modello AA5/6 reperibile sul sito della stessa Agenzia, insieme al versamento mediante il modello F24 della sanzione minima di 103,29 euro prevista in caso di omessa richiesta del codice fiscale ( in tal caso va indicato il codice tributo “8912”).
Infine deve essere inviata una comunicazione in carta libera all’ufficio delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio, in cui specificare per ogni condomino tali dati:
- generalità
- codice fiscale
- dati catastali delle rispettive unità immobiliari
- dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
- richiesta di considerare il condominio come soggetto esecutore degli interventi.
Nella comunicazione vanno allegate inoltre le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini e che si intendono riferite al condominio. Come fruire singolarmente della detrazione fiscale? Ogni condomino potrà inserire le spese sostenute nella sua denuncia dei redditi, modello Unico Pf o 730.