Il condomino che volesse distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato e installare un impianto autonomo, può fruire della detrazione fiscale, lo sconto Irpef al 50%, ma solo per la nuova installazione e non per l’operazione di distacco. Per chi vive in condominio, dal 18 giugno 2013 è stata introdotta la possibilità di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato grazie all’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220, la riforma del condominio. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento purché con il suo distacco non arrechi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
La legge prevede una serie di sconti fiscali per chi esegue interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico in casa propria, rispettivamente la detrazione dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al 50% e al 65%.
Nei lavori di ristrutturazione che danno diritto allo sconto Irpef al 50% troviamo la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, la verniciatura delle porte dei garage, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con serrande e anche il rifacimento di scale e rampe.
Nei lavori di riqualificazione energetica invece sono annoverati gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per il condomino che volesse distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, installando un nuovo impianto autonomo, è possibile fruire degli sconti fiscali, in particolar modo della detrazione Irpef, attualmente al 50%. Questo perché l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento autonomo finalizzato al conseguimento di risparmio energetico rientra tra gli interventi individuati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, che danno diritto proprio alla detrazione Irpef al 50 per cento.
La disposizione prevede che diano diritto alla detrazione gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Il distacco dall’impianto di climatizzazione invernale centralizzato non è un intervento agevolabile con le detrazioni fiscali. Per avere il bonus Irpef al 50%, il condomino deve seguire le stesse regole previste per tutti gli altri lavori che danno diritto alla detrazione al 50%: ossia pagare le spese con bonifico parlante con la causale del versamento, con riferimento alla normativa (articolo 16 – bis del Dpr 917/1986), codice fiscale del soggetto che paga e quello del beneficiario del pagamento. È importante anche farsi rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto al conseguimento del risparmio energetico, ossia una dichiarazione che in genere viene sempre rilasciata dall’installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento.