Condominio: i lavori su alcuni balconi in facciata devono pagarli tutti

Secondo la Corte di Cassazione, quando i lavori di manutenzione della facciata di uno stabile riguardino solo alcuni balconi dei condomini, a pagare le spese relative devono essere tutti i condomini in base alla quota millesimale.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 20/11/2015Aggiornato il 20/11/2015
Condominio: i lavori su alcuni balconi in facciata devono pagarli tutti

Il condomino deve pagare le spese relative agli interventi di manutenzione realizzati sulla facciata dell’edificio in base alla sua quota millesimale nonostante l’intervento riguardi la sola valorizzazione di alcuni balconi del condominio e non di tutti. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21028 del 2015.

La facciata di un edificio è la parte esterna principale di un fabbricato e comprende sia la struttura muraria che le opere architettoniche. Quando si parla di facciata in un condominio si fa riferimento a tutti i lati dello stabile. Nel caso posto dinanzi all’attenzione della Suprema Corte, un condomino aveva presentato ricorso contro una delibera del suo condominio che ripartiva tra i vari condomini le spese per i lavori di manutenzione che erano stati effettuati sulla facciata dello stabile su cui si affacciavano solo alcuni balconi.

Secondo il condomino la delibera avrebbe violato l’articolo 1123 comma 3 del Codice civile secondo cui: “Quando un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Nel caso di specie il ricorrente lamentava il fatto che le spese di manutenzione dovessero essere sostenute solo da quei condomini proprietari dei balconi presenti sulla facciata dello stabile oggetto dei lavori, vista l’esclusiva utilità che ne traggono.

Secondo la Cassazione invece essendo interventi relativi alla conservazione di manufatti di proprietà comune, le spese devono essere divise tra tutti i condomini, prescindendo dall’effettivo utilizzo di quegli spazi. Con l’occasione i giudici della Corte distinguono tra spese occorrenti per la conservazione dell’immobile e spese funzionali al godimento dello stesso. Le prime sono dovute in ragione dell’appartenenza a quel condominio e si dividono in base alle quote millesimali e sono necessarie a custodire e preservare il bene comune in modo che duri nel tempo senza deteriorarsi. Sono dovute tra l’altro indipendentemente dal vantaggio soggettivo arrecato al singolo condomino. Le spese d’uso invece devono essere ripartite tra i condomini in proporzione al vantaggio che ne deriva.

 

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