Il contratto di affitto per studenti fuori sede” è un tipo di contratto che in questo periodo dell’anno interessa moltissimi utenti. Per quanti si apprestano a spostarsi dalla propria residenza per motivi di studio, la ricerca di una casa, o di una stanza, è un’esigenza improrogabile. Muoversi con un pochino di anticipo rispetto all’inizio ufficiale delle lezioni, infatti, permette una maggiore scelta e una selezione più accurata. E qualche volta consente di spuntare prezzi più vantaggiosi. A proposito di costi, è meglio non dimenticare un aspetto: più ci si allontana dal centro città e dall’edificio universitario e più le tariffe di affitto si abbassano.
Per la ricerca, i canali sono diversi: dalle bacheche con annunci presenti in molte facoltà universitarie ai social network, fino ai siti web dedicati. E un pochino di tempo bisogna ritagliarlo anche per informarsi in modo approfondito sui termini di locazione: solo in questo modo ci si tutela e si agisce a norma, secondo le regole previste. Il contratto di affitto per studenti è disciplinato, infatti, dalla legge.
Gli studenti universitari fuori sede, che necessitano di una stanza o di un intero appartamento in affitto, magari da dividere con altri amici, possono sottoscrivere un particolare tipo di contratto di locazione. Il decreto ministeriale 30/12/2002, all’art. 3, dispone, a proposito, che “nei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un Comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata (…) da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore)”.
Questi contratti possono essere sottoscritti dal singolo studente (o dai loro genitori), da gruppi di studenti oppure dalle aziende per il diritto allo studio. Il cosiddetto “contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari” è un contratto ad uso transitorio stipulato tra il locatore, proprietario dell’immobile, e uno o più conduttori, rigorosamente studenti fuori sede.
L’accordo ha una durata massima di tre anni (con possibilità di rinnovo), vieta la sublocazione e deve essere redatto (in forma scritta e successivamente registrato) utilizzando il modello contenuto nell’allegato F del decreto ministeriale 30/12/2002.
L’importo del canone può essere stabilito liberamente dal proprietario (a seconda della durata, delle condizioni dell’immobile, dell’eventuale presenza di arredamento, ecc..), ma non deve mai superare le fasce previste per i contratti a canone concordato. Il locatore, inoltre, ha la possibilità di usufruire della cedolare secca (l’imposta con aliquote fisse che sostituisce la tassazione Irpef) e in questo caso non è tenuto a pagare né l’imposta di bollo né quella di registro, sia al momento della sottoscrizione del primo contratto sia nel caso di eventuali rinnovi.
Per quanto riguarda, infine, la ripartizione delle spese, fa fede l’allegato G del d.m. 30/12/2002 “Tabelle oneri accessori”. In linea generale, le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore, mentre quelle per la manutenzione straordinaria le paga il proprietario.