Domanda di Michele S.: Se l’appartamento è affittato si presuppone che il proprietario non sia residente, per cui pagherà la tasi con aliquota 0.8. L’inquilino su che aliquota dovra calcolare il suo 20%? Al 2.5 o allo 0.8?
Risposta: Innanzitutto le regole ed in particolare le aliquote TASI sono stabilite dai singoli Comuni. In generale si conferma che la situazione da prendere in considerazione è quella del proprietario e solo in seguito si individua la quota dell’inquilino: pertanto qualora il Comune abbia stabilito un’aliquota del 2.5 per mille per le abitazioni principali e dello 0.8 per mille per gli immobili locati, l’aliquota da applicare nel caso in questione è lo 0,8 per mille e l’importo che ne deriva andrà ripartito tra proprietario (80%) ed inquilino (20%).
Domanda di Gian Antonio C.: Considerati i numerosi furti nella mia zona, a maggio di quest’anno ho fatto installare le grate/inferriate su tutte le porte e finestre della mia villetta. Ho regolare fattura del fornitore e bonifico bancario per le ristrutturazioni. Non essendo stato informato da nessuno, non ho dichiarato niente in Comune pensando fossero opere di edilizia libera. Mi dicono che in assenza di questa dichiarazione (Comunicazione inizio lavori CIL) perdo il diritto alle detrazioni. È vero? Se lo è, posso fare una dichiarazione tardiva? Ci sono multe da pagare?
Risposta: Tra i documenti che devono essere in possesso del contribuente che usufruisce dell’agevolazione per ristrutturazione edilizia vi sono anche tutte le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da effettuare (in genere concessioni e autorizzazioni comunali): tuttavia, nel caso in cui i lavori da effettuare non prevedano alcun titolo abilitativo, è sufficiente dotarsi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che i lavori realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Domanda di Carlo D.: Sono in procinto con i miei fratelli di procedere alla manutenzione ordinaria delle parti comuni di un fabbricato con cinque unità immobiliari tutte in proprietà comune indivisa, provenendo da eredità paterna. Due dei comproprietari non hanno possibilità finanziarie, per cui solo in tre comproprietari pagheremo tutte le spese. Non conviviamo. Per le detrazioni all’Irpef possiamo scontare esclusivamente noi che andremo ad affrontare la spesa, per come risulterà dai bonifici e codici fiscali o il tetto delle detrazioni è legato alla percentuale di possesso sulla proprietà 20% dato che la proprietà è comune indivisa per 5 ?
Risposta: Come confermato anche dalla circolare 11 del 21/5/2014 (al punto 4.3) un condominio si determina automaticamente quando un unico proprietario di un edificio ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva. In tal caso è obbligatorio dotare il condominio di codice fiscale e di conto corrente ed effettuare a nome del condominio i bonifici per la manutenzione delle parti comuni, con conseguente ripartizione millesimale delle spese e delle relative detrazioni. Qualora nel caso in questione non si configuri tale ipotesi, allora non vi potranno essere parti comuni condominiali e pertanto non saranno detraibili le spese di ordinaria manutenzione.
Dalla Tasi alle grate di sicurezza: le risposte del commercialista
Qual è l'aliquota Tasi per l'inquilino? Per detrarre la spesa per l'installazione di inferriate di sicurezza, serve aver fatto una dichiarazione in Comune? Le spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni di un edificio come si detraggono? Ecco tre risposte del nostro esperto su domande molto frequenti dei lettori.
A cura di “La Redazione”
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