Detrazione 65% per schermature solari e caldaie a biomasse

Fino al 31 dicembre 2015, nella detrazione fiscale al 65% per interventi di riqualificazione energetica rientra l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e generatori di calori a biomasse. Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, ha pubblicato on line i vademecum che specificano i requisiti da rispettare e i documenti da conservare. Vediamo quali sono.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 25/05/2015Aggiornato il 25/05/2015
Detrazione 65% per schermature solari e caldaie a biomasse

C’è tempo fino al 31 dicembre 2015 per fruire della detrazione fiscale al 65% per le spese riguardanti interventi di risparmio energetico, in cui sono inclusi, grazie all’ultima legge di Stabilità, anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione rispettivamente di 60mila e 30.000 euro.

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, ha reso disponibile on line sul sito istituzionale un breve vademecum per i soggetti interessati a fruire della detrazione al 65% per l’acquisto delle schermature solari e dei generatori di calore a biomasse.

Per quanto concerne le schermature solari, si precisa in primo luogo che quelle ammesse all’agevolazione fiscale sono quelle indicate all’Allegato M del DLgs 311 del 29/12/2006 e devono possedere una marcatura CE, se prevista.

Inoltre tali schermature devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”.

 Dal punto di vista tecnico, per fruire della detrazione al 65%, occorre rispettare una serie di requisiti che riguardano in primo luogo l’immobile oggetto dell’intervento. Questo infatti deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, alla data della richiesta di detrazione. Inoltre il proprietario deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

La documentazione necessaria che occorre conservare è la seguente:

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
  • schede tecniche;
  • originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

All’ENEA andrà trasmessa, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità, la scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che può anche essere redatta dal singolo utente.

Si ricorda da ultimo che dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. 

Oltre alle schermature solari, si può fruire della detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2015 anche per l’acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomasse. L’immobile oggetto di interventi deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, alla data della richiesta di detrazione e deve essere dotato di impianto di riscaldamento.

L’intervento per poter essere ammesso all’agevolazione deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 ed inoltre deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011)
  • il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del D. Lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);
  • la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);

Inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C al D. Lgs. N°192 del 2005.

È il tecnico abilitato che deve riportare nell’asseverazione la rispondenza a questi requisiti. Rientrano nell’agevolazione fiscale anche altri interventi connessi ai generatori come:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.

Nel caso poi di interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa, si possono considerare detraibili anche le spese per i costi di allacciamento e gli scambiatori. I documenti da conservare per fruire della detrazione 65% per l’acquisto e posa in opera di generatori di calore a biomassa sono:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che l’intervento assicura un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite indicati in tabella all’Allegato A del D.M. 11 marzo 2008 e i requisiti tecnici di cui si è detto ( l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate)
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
  • schede tecniche;
  • originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente).

All’Enea andranno trasmessi, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere:

  • attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al D.M. 19/2/07;
  • scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07)

 

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