Oltre alla classica detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio vi è un’altra tipologia di agevolazione che riguarda immobili soggetti a interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione. È la detrazione Irpef al 50% a cui ha diritto chi acquista o colui a cui viene assegnato un’unità immobiliare che fa parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione da parte di ditte di costruzione o cooperative edilizie.
L’unica condizione è che tali ditte procedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 18 mesi (prima erano 6) dalla data di fine dei lavori. La detrazione fiscale fruibile dall’acquirente (o dall’assegnatario) è al 50% e ha come limite massimo di spesa 96mila euro per unità immobiliare. Il termine di tempo entro cui si può fruire di tale detrazione al 50% è il 31 dicembre 2015, anche se è stata annunciata una proroga al 2016 da inserire nella prossima Legge di Stabilità. Vediamo da vicino le caratteristiche e le condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale. In primo luogo gli interventi a cui deve essere sottoposto l’immobile oggetto dell’acquisto o assegnazione devono essere di:
- restauro e risanamento conservativo: si intendono per tali gli interventi che vengono eseguiti per conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità come ad esempio il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari
- ristrutturazione edilizia: si intendono gli interventi volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione questa ha misura pari al 50% per le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 (probabilmente prorogabile nel 2016). L’acquirente o colui al quale viene assegnato l’immobile deve calcolare la detrazione a prescindere dal valore degli interventi realizzati su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita, comprensivo di IVA, o di assegnazione dell’abitazione.
Per fare un esempio si pensi al contribuente che acquista da una ditta di costruzioni un immobile ristrutturato per 150mila euro. In tal caso il costo forfettario della ristrutturazione è di 37500 euro (25% di 150.000) e la detrazione fruibile è pari a 18750 euro (50% di 37.500).
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuale di pari importo e il limite massimo di spesa ammesso, ossia 96mila euro, deve essere riferito alla singola unità immobiliare e non al numero delle persone partecipanti alla spesa.
Si può fruire della detrazione anche in riferimento agli importi versati in acconto a patto che sia stipulato un preliminare di vendita e sia stato registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Per quanto concerne infine la documentazione necessaria per godere dell’agevolazione occorre conservare ed esibire a richiesta del Fisco l’atto di acquisto o di assegnazione (o anche il preliminare di vendita registrato). Non è necessario invece che il pagamento sia effettuato con bonifico.