Detrazione fiscale per ristrutturazione: occhio al bonifico

Per avere la detrazione IRPEF al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia occorre pagare le spese con bonifico bancario o postale. Ecco alcuni consigli e indicazioni per non sbagliare la compilazione del bonifico.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 15/08/2015Aggiornato il 15/08/2015
Detrazione fiscale per ristrutturazione: occhio al bonifico

C’è tempo fino al 31 dicembre per effettuare lavori di ristrutturazione e godere della detrazione dall’IRPEF nella misura del 50%, per una spesa complessiva non superiore a 96mila euro. Così realizzare e migliorare i servizi igienici o rifare le scale e le rampe (interventi di manutenzione straordinaria), aprire nuove finestre e porte o realizzare una mansarda (interventi di ristrutturazione edilizia) su singoli appartamenti dà diritto all’agevolazione fiscale consistente nella detrazione dall’IRPEF, l’Imposta sul Reddito delle Persone fisiche.

Per poter fruire di tale agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, nonché eseguire alcuni adempimenti necessari tra cui pagare le spese con bonifico bancario o postale. In questo bonifico devono risultare alcuni elementi imprescindibili come:

  • la causale del versamento (il riferimento è alla normativa ossia l’articolo 16 bis del DPR 917/1986)
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

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Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste effettuano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori che dal 1 gennaio 2015 è pari all’8% ( in precedenza era il 4).

Non è infrequente però commettere degli errori nella compilazione del bonifico. Ecco alcuni consigli e indicazioni per non sbagliare.

Ordinante bonifico

L’ordinante del bonifico, ossia colui che effettua l’operazione, deve essere la stessa persona a cui sono intestate le fatture per i lavori di ristrutturazione. Recentemente l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015) ha disposto che se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento come il beneficiario della detrazione, è solo quest’ultimo che può fruire dell’agevolazione.

Codice fiscale

È necessario indicare nel bonifico il codice fiscale del soggetto che esegue i lavori. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti vogliono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate.

Nel caso poi di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali (quindi nel caso dei lavori di manutenzione ordinaria), oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare anche quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Causale

Particolare attenzione deve porsi all’indicazione della causale del bonifico. Può accadere che invece di indicare il riferimento normativo alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16 –bis Dpr 917(86), si indichi quella relativa alla detrazione per la riqualificazione energetica. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014), se nonostante i riferimenti normativi errati non è pregiudicata l’applicazione della ritenuta d’acconto all’8%, la detrazione è comunque riconosciuta e non occorre ripetere il bonifico. Discorso questo valevole anche per la situazione inversa, ossia nel caso di bonifico in cui al posto dei riferimenti normativi della detrazione per riqualificazione energetica vengano indicati quelli per la detrazione per ristrutturazione.

 

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