C’è tempo fino al 31 dicembre 2016 per acquistare una casa di classe energetica elevata, A o B da un’impresa di costruzioni e scontare l’iva al 50%. La novità è stata introdotta dall’ultima Legge di Stabilità e ha come finalità quella di agevolare il settore immobiliare.
Oltre alla proroga delle detrazioni fiscali, quella al 50% per la ristrutturazione con il connesso bonus mobili e quella al 65% per interventi di risparmio energetico e il nuovo bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 anni che acquistano la prima casa, l’altra novità introdotta dal Legislatore per il 2016 riguarda l’acquisto di unità abitative a destinazione residenziale di classe A e B, da imprese di costruzioni. In tal caso l’acquirente deve versare l’Iva e per agevolare queste tipologie di compravendita, è prevista una detrazione ai fini Irpef dell’Iva in misura pari al 50% sul corrispettivo d’acquisto.
La detrazione come le altre previste sugli immobili deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e l’acquisto deve avvenire dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre 2016. A fornire dei chiarimenti in merito è stata l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 20/E del 2016) che ha chiarito in primo luogo che la compravendita può essere realizzata anche nei confronti di un’impresa di ripristino o ristrutturatrice.
Per quanto concerne le tipologie di immobili agevolabili, la detrazione IVA si applica solo su immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, senza necessità che si trovino in una specifica categoria catastale, quindi anche immobili di lusso o di pregio. Nel silenzio della legge si ritiene inoltre che il beneficio si applichi anche alla pertinenza a patto che l’acquisto della stessa, box auto o garage ad esempio avvenga contestualmente all’acquisto dell’immobile e nell’atto di compravendita sia evidenziato il vincolo pertinenziale.
Secondo le Entrate la detrazione Iva è cumulabile con altre agevolazioni Irpef. Così ad esempio, chi acquista un immobile all’interno di un edificio interamente ristrutturato può fruire sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto sia della detrazione Irpef per la ristrutturazione – fino al 31dicembre 2016 al 50% – da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e, comunque, entro il tetto di 96mila euro. Rimane fermo però i principio per cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, perciò la detrazione Irpef per la ristrutturazione non è applicabile anche all’Iva per la quale si è sfruttata la nuova agevolazione.