Bonifici, limiti di spesa e trasferimento agli eredi delle quote ancora non fruite in caso di decesso del titolare dell’immobile sono alcuni dei chiarimenti che fornisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, in materia di detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, rispondendo ad una serie di domande presentate dal Coordinamento Nazionale dei CAF, i Centri di Assistenza fiscale.
Partendo dai bonifici bancari o postali con cui devono essere pagate le spese per gli interventi di ristrutturazione, la condizione necessaria per fruire dell’agevolazione fiscale è che in questi devono essere indicati quali elementi imprescindibili:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nel caso in cui il bonifico con cui pagare le spese di ristrutturazione sia eseguito da un soggetto diverso da colui che è il legittimo beneficiario della detrazione, (si pensi ad esempio al bonifico in cui sia indicato come beneficiario un coniuge ma l’ordinante, ossia colui che ha effettuato il bonifico, sia l’altro), il bonus al 50% è sempre e solo fruibile dal beneficiario e non dall’ordinante. Si ricorda che la detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione è prevista, fino al 31.12.2015, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare. Questo limite di spesa è annuale e riguarda la singola unità immobiliare.
Il Fisco chiarisce che nel caso di un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti su cui viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è una mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Per provare che il nuovo intervento di ristrutturazione non sia la prosecuzione di quelli passati, basta effettuare gli adempimenti amministrativi connessi, come la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
La detrazione per ristrutturazione è fruibile in dieci quote annuali di pari importo, ma può anche accadere il decesso, in questo lasso di tempo, del titolare dell’immobile. Per capire cosa succede in questi casi viene in aiuto la Legge (art. 16-bis del TUIR) che prevede, in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, il trasferimento della detrazione non fruita, in tutto in parte, dal soggetto deceduto ai suoi eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nel caso in cui, dopo alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione materiale e diretta dell’immobile conceda in comodato o in locazione l’immobile, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Potrà beneficiare delle eventuali rate residue della detrazione, al termine del contratto di locazione o di comodato, quando riprenderà la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
E per il bonus mobili? Nel caso di decesso del soggetto titolare dell’immobile su cui sono realizzati gli interventi di ristrutturazione per cui si può fruire del connesso bonus mobili, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius non è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, all’erede.