Equitalia può procedere al pignoramento dell’abitazione principale se l’espropriazione era stata avviata entro il 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto del fare. Questo il chiarimento pervenuto dal Ministero dell’economia in un question time in commissione finanze alla camera. Il decreto del fare, il D.L. 69/2013, ha introdotto infatti il divieto di procedere al pignoramento immobiliare da parte di Equitalia, se l’immobile in questione è l’unico di proprietà del debitore, è adibito ad abitazione principale, è abitato dal debitore con la sua famiglia e non è un immobile di pregio o di lusso ( categorie catastali A/8 e A/9). Per tutti gli altri immobili diversi dalla prima casa, inoltre, il decreto del fare ha previsto che il pignoramento non può avvenire se il debito da riscuotere non supera i 120mila euro, se non è stata prima iscritta ipoteca o non sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che l’importo dovuto non sia stato effettivamente pagato.
Con una direttiva del 1 luglio 2013, Equitalia aveva atteso chiarimenti da parte degli organi istituzionali per quanto riguarda l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni. Questo chiarimento è arrivato nel corso di un question time, in cui il ministero dell’economia ha affermato che il divieto di pignoramento immobiliare sulla prima casa opera dal 22 giugno dello scorso anno, data di entrata in vigore del decreto del fare (Dl 69/2013). Per espropriazioni iniziate il 21 giugno 2013 o prima, il divieto non opera.