Isee 2015: tutte le novità

Nel nuovo ISEE, l’Indicatore della situazione economica equivalente, in vigore dal 1° gennaio, sono tante le novità. Tra queste anche il fatto che l’immobile di proprietà sarà valutato ai fini IMU e non più a quelli ICI. Ma come si chiede l'ISEE, chi lo rilascia e qual è la dichiarazione da presentare?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 30/12/2014 Aggiornato il 30/12/2014
Isee 2015: tutte le novità

Dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo ISEE, l’Indicatore della situazione economica equivalente, uno strumento con cui, sulla base dei redditi, si misura la ricchezza delle famiglie (detto per questo anche riccometro) e si stabilisce se si può richiedere una prestazione assistenziale allo Stato o al Comune di residenza. La novità maggiore è che dal prossimo anno si terranno in considerazione nel calcolo della ricchezza della famiglia anche i redditi esentasse, come gli assegni di mantenimento e le pensioni di invalidità e si darà maggior peso alla casa di proprietà. Ma quali sono le novità? Chi rilascia l’Isee? A cosa serve?

Innanzitutto si precisa che la compilazione dell’ISEE è necessaria per richiedere una serie di prestazioni assistenziali per la famiglia, come:

  • assegno nucleo familiare con almeno 3 figli minori
  • assegno di maternità
  • servizi per l’infanzia, come l’iscrizione all’asilo nido comunale
  • prestazioni scolastiche (richiesta libri di testo, mense o borse di studio)
  • riduzioni delle tasse universitarie
  • carta acquisti o social card
  • agevolazioni sul gas (bonus gas) e sulle bolletta della luce (bonus luce)
  • servizi socio sanitari a domicilio erogati dal Comune (assistenza agli anziani)

Con l’ISEE si misura quindi la ricchezza della famiglia, i redditi sulla base dei quali poter chiedere (a seconda dei limiti e delle soglie) la social card o una borsa di studio, o ancora il bonus gas. Dal prossimo anno saranno usati dei criteri più rigorosi per calcolare questa ricchezza. Soprattutto chi è proprietario di un immobile dovrà fare i conti con le nuove regole.

La casa infatti sarà valutata non più in base al valore assunto ai fini ICI, in quanto abolita, ma ai fini imu. Con il passaggio dall’ICI all’IMU, il valore delle case è aumentato del 60%. Il valore dell’immobile viene abbattuto di un terzo, ma rimane più alto rispetto al vecchio, proprio per il passaggio dall’ICI alla più alta IMU. Non entrano nel nuovo ISEE tuttavia gli immobili con valore fino a 52.500 euro. Per chi sta ancora pagando un mutuo sulla casa, il debito residuo del finanziamento viene sottratto dal valore dell’immobile e di conseguenza scende l’importo dell’ISEE. Per chi non ha una casa di proprietà e vive in affitto invece aumenta la detrazione. Che cosa significa? Dal totale dei redditi della famiglia viene sottratta la spesa sostenuta per pagare l’affitto, fino ad una massimo di 7mila euro, a cui si aggiungono 500 euro per ogni figlio, contro gli attuali 5.164 euro. Rimanendo in tema di affitto, per il locatore che concede l’immobile optando per la cedolare secca, il reddito relativo soggetto a imposta sostitutiva al 21% viene computato nel nuovo ISEE. Se la casa acquista un peso maggiore nel patrimonio della famiglia, così come redditi finora non considerati, saranno calcolati nell’ISEE, di conseguenza il contribuente potrebbe perdere il diritto ad usufruire di prestazioni di natura sociale e assistenziale.

Chi rilascia l’ISEE?


Il contribuente può chiedere di farsi calcolare e rilasciare l’Isee all’Inps, al Comune di residenza o ad un CAF gratuitamente. Prima però si deve compilare una dichiarazione, la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU). Dal prossimo anno, ci sarà il modello DSU integrale e il modello DSU MINI con cui si forniscono le informazioni base sul nucleo familiare, come dati anagrafici, redditi, patrimonio. Il modello MINI non può essere presentato quando si devono richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario, quando in famiglia è presente un soggetto affetto da disabilità e/o non autosufficiente, quando i genitori non sono coniugati tra loro, né conviventi oppure in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. In tutti questi casi si devono presentare altri modelli che sono: 

  • ISEE Università: si compila solo per chiedere prestazione riguardanti il diritto allo studio universitario, per il quale deve essere identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente.
  • ISEE socio sanitario: lo compila chi vuole chiedere sconti sulle tariffe per l’assistenza a domicilio di persone disabili o non autosufficienti
  • ISEE socio sanitario residenziale: lo deve compilare il figlio per ricevere prestazioni da parte del Comune di residenza presso strutture socio sanitarie per assistere il genitore non autosufficiente.
  • ISEE minorenni: i genitori non sposati, né conviventi, possono compilarlo per chiedere prestazioni in favore dei figli minorenni. Si prende in considerazione la condizione economica del genitore non convivente per stabilire se possa incidere o meno dell’ISEE del genitore con cui vive il minore.
  • ISEE corrente: la dichiarazione con cui si aggiorna la situazione della famiglia negli ultimi 12 mesi, quando ci sono variazioni, ad esempio si perde il lavoro.

La compilazione della dichiarazione è facilitata, nel senso che alcuni dati non sono richiesti perché il Fisco e l’Inps li conoscono già, come i dati di conti correnti, depositi e altri strumenti finanziari. Compilata la DSU, a seconda della richiesta da fare, deve essere presentata per farsi calcolare e rilasciare l’Isee al Comune, ai CAF o alla sede INPS presente sul territorio che devono effettuare il calcolo gratuitamente.

Quando la DSU e la richiesta dell’ISEE è presentata al Comune o al CAF, entro 4 giorni lavoratori, la richiesta deve essere inoltrata all’INPS che esegue il calcolo e nei successivi 10 giorni invia al richiedente l’Indicatore, anche all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) indicata nella DSU.

Per chi non avesse la PEC, l’Isee sarà messo a disposizione online sul sito INPS, visibile dal proprio cassetto previdenziale, accessibile con il PIN che rilascia lo stesso Istituto di Previdenza. Per chi non fosse pratico con Internet, si può firmare una delega al CAF di fiducia a cui l’INPS trasmette l’Isee per nome e conto del richiedente.

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