Lavori in casa. Le novità sulla CIL: che cosa è e quando serve

Mentre per la manutenzione ordinaria non occorre alcuna comunicazione, per la straordinaria serve la CIL, la comunicazione di inizio lavori con alcune novità. Ecco cosa cambia con lo Sblocca Italia diventato legge.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 17/01/2015 Aggiornato il 17/01/2015
Lavori in casa. Le novità sulla CIL: che cosa è e quando serve

Lo Sblocca Italia, il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore il 12 novembre scorso, introduce una serie importanti di novità nel settore dell’edilizia e in particolar modo per i lavori da realizzare in casa che da oggi saranno più semplici, visto che per alcuni non è più richiesto alcun titolo abilitativo, per altri invece una comunicazione di inizio lavori (CIL) al posto della SCIA, la Segnalazione Certificata di inizio attività.

Non necessitano di alcuna comunicazione o titolo abilitativo i lavori in casa che rientrano nella manutenzione ordinaria. Questi lavori riguardano:

  • la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
  • il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti
  • interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti
  • la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni
  • il rifacimento di intonaci interni
  • l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze
  • la verniciatura delle porte dei garage
  • l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termine utile nominale inferiore a 12kw.

Viene ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria per la cui esecuzione oggi è necessaria solo la comunicazione di inizio lavori, la CIL, al posto della Scia.

Rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria, secondo le ultime novità:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata
  • costruzione di scale interne
  • frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari (anche se comportano una variazione delle superficie delle singole unità immobiliari o del carico urbanistico, purché non modifichino la volumetria complessiva e mantengano l’originaria destinazione d’uso)

In merito proprio al frazionamento o accorpamento di un appartamento, si specifica che quando questi interventi comportano un aumento del carico urbanistico, si deve pagare un contributo di costruzione, che viene commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria in cui sono compresi anche l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, l’interessato deve trasmettere al Comune l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori (CIL) che viene asseverata da un tecnico abilitato. Spetta al tecnico attestare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. Inoltre nella CIL sono contenuti anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Mille euro di sanzione (contro i 258 euro precedenti) se la CIL non viene trasmessa al Comune. La sanzione può anche essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

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