Locazione: si può evitare la tassazione per i canoni non riscossi?

Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione del 730/2014, vi spieghiamo come può evitare la tassazione il proprietario di un immobile dato in locazione che non abbia ricevuto i canoni pattuiti.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 14/05/2014Aggiornato il 14/05/2014
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Il Piano casa 2014 ha rifinanziato i Fondi previsti per il sostegno agli inquilini morosi, gli affittuari che – complice la crisi economica – non riescono a pagare i dovuti canoni di locazione. Quando un inquilino non paga l’affitto, il proprietario si trova doppiamente penalizzato perché non solo non percepisce l’affitto pattuito, ma è costretto anche a pagare le tasse dovute nonostante non percepisca l’affitto. È Il TUIR, il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, infatti a stabilire che i redditi fondiari riguardanti immobili concessi in locazione concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione. Tuttavia ci sono delle eccezioni che escludono che i canoni di locazione non percepiti concorrano a formare il reddito soggetto a tassazione. In particolare questo si verifica quando – in deroga al principio generale che assoggetta a tassazione i redditi delle persone fisiche il cui immobile risulta locato a uso abitativo – l’inquilino è moroso e si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.

In queste circostanze il proprietario dell’immobile dato in locazione non è costretto a dichiarare il reddito fondiario relativo ai canoni non riscossi. Sempre a patto che il provvedimento di convalida di sfratto arrivi prima della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, il 730, quindi sia stata emessa una sentenza di un giudice che ha riconosciuto il mancato pagamento per morosità dell’inquilino.
In sostanza il proprietario può recuperare un credito di imposta ai fini irpef, sui canoni di locazione che non ha incassato.
Se il giudice conferma la morosità dell’inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.

l diritto sorge dalla data di convalida dello sfratto e il credito  può essere richiesto:

  • in sede di presentazione della prima dichiarazione utile, successiva alla convalida di sfratto;
  • presentando istanza di rimborso entro 10 anni.

Nel primo caso, nel modello 730/2014, è il rigo G2 “Credito canoni di locazione non percepiti” del quadro G “Crediti d’imposta del modello 730 2014”, quello in cui indicare la cifra che spetta come credito da recuperare. In questo rigo va indicato il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. 

Ma se il provvedimento di convalida dello sfratto viene emesso dopo la scadenza per la presentazione del 730? In tal caso il proprietario, nella dichiarazione successiva, può indicare il credito di imposta che gli spetta per i canoni non riscossi.
Può anche accadere che l’inquilino paghi i canoni, anche parzialmente. Cosa succede se il proprietario ha già fruito del credito di imposta? Viene sempre in aiuto il modello 730, dove è necessario dichiarare i canoni tra i redditi assoggettati a tassazione separata.
Il proprietario può anche non avvalersi del credito d’imposta nel 730 e in tal caso può sempre chiedere agli uffici dell’Agenzia delle entrate il rimborso delle tasse pagate sui canoni di locazione non riscossi.

 

 

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