Per i lavori di ristrutturazione di casa si ha diritto alla detrazione Irpef che fino al 31 dicembre 2018 è al 50% su un importo massimo di spesa di 96mila euro ad unità immobiliare. Ma non solo. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta e a seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Per capire quale aliquota Iva si applica ai lavori di ristrutturazione occorre fare una distinzione preliminare tra lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.
Iva per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni significativi sono quelli elencati nel Dm 29 dicembre 1999 e sono:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
In merito a tali beni significativi, l’aliquota agevolata si applica, come detto, soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Per capire facciamo un esempio: per il rifacimento del bagno il costo totale è di 10.000 euro, di cui 3.000 per la manodopera e 7.000 per rubinetteria e sanitari. La manodopera è soggetta ad aliquota al 10%, mentre, con riferimento ai 7.000 euro per i beni significativi, l’Iva al 10% è applicabile solo fino a 3.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento (10.000) e quello degli stessi beni significativi (7.000); sugli altri 4.000 euro, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
In merito ai beni significativi e l’aliquota Iva la legge di bilancio 2018 ha fornito chiarimenti nell’ipotesi in cui con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). Come individuare correttamente il valore di questi beni? La legge dice che i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità.
Inoltre la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Quando non si applica l’aliquota Iva al 10%? Ecco i casi:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Aliquota Iva per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tale tipologia di lavori, si prevede sempre l’applicazione dell’aliquota Iva al 10% sia sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, sia per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi. Inoltre l’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.