Dicembre è un mese pieno di scadenze fiscali e tra queste, una data da ricordare è quella del 18 dicembre 2014, ultimo giorno utile per la presentazione in ritardo della dichiarazione 770/2014.
Il modello 770 è la dichiarazione annuale che contiene i dati relativi alle ritenute effettuate dai sostituti di imposta, ossia i datori di lavoro, in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario.
Nel modello 770 Semplificato vanno indicati ad esempio i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti, i redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo.
Nel modello 770 Ordinario, invece, devono essere indicate le ritenute operate sui redditi di capitale e le operazioni di natura finanziaria. Sono tenuti a presentare il 770 ordinario le società di capitali, i condomìni, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole nonché arti o professioni.
Lo scorso 30 luglio il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva annunciato la proroga, dal 31 luglio 2014 al 19 settembre 2014, dei termini di presentazione del modello 770/2014, sia semplificato che ordinario e di conseguenza slittano anche i termini per presentare la dichiarazione in ritardo. Così il 18 dicembre 2014 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2013, quindi per presentare in ritardo sia il Mod. 770/2014 Semplificato che quello Ordinario.
La presentazione in ritardo dovrà essere eseguita sempre in via telematica, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o il servizio telematico FISCONLINE dell’Agenzia delle Entrate). Insieme al modello devono essere versate le sanzioni ridotte, pari a un decimo di 258 euro, mediante modello f24, usando il codice tributo “8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie”.