Separazione: a chi viene assegnata la casa coniugale?

Il giudice stabilisce a chi assegnare la casa coniugale, tenendo conto in via prioritaria dell’interesse dei figli. E chi paga le bollette, il mutuo e le tasse sulla casa?

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 12/02/2015Aggiornato il 12/02/2015
Separazione: a chi viene assegnata la casa coniugale?

Uno dei tanti motivi che rendono ancora più difficile una separazione è l’assegnazione della casa coniugale. È il giudice che adotta un provvedimento con cui stabilisce chi dei due coniugi debba continuare a vivere nella casa  familiare. La “casa coniugale” è l’immobile in cui si è svolta la vita coniugale e familiare ma anche il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza. Obiettivo prioritario, quando si tratta di separazione e quindi anche nell’assegnazione della casa coniugale, rimane quello di tutelare i figli.

Per questo si può stabilire che la casa sia assegnata al coniuge a cui sono di regola affidati i figli. L’art. 155 quater del codice civile, introdotto dalla legge 54 del 2006 stabilisce che: “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. Pertanto, l’assegnazione della casa coniugale resta subordinata al presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Quindi il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve tener conto necessariamente dell’affidamento della prole e non delle esigenze del coniuge economicamente più debole. Solo quando non vi siano figli minori o maggiorenni conviventi, il giudice terrà conto delle condizioni economiche dei coniugi.

Nell’ipotesi in cui i coniugi siano comproprietari della casa e abbiano adeguati redditi, il giudice non può assegnare la casa in modo esclusivo ad uno solo di essi. Gli ex coniugi devono accordarsi altrimenti possono chiedere la divisione dell’immobile. Se l’immobile è molto grande infatti, il giudice può decidere di suddividere l’assegnazione, quindi procedere alla divisione dell’immobile. Sempre però che vi siano i requisiti tecnici che permettano il frazionamento della casa.

Al coniuge assegnatario della casa sono concessi in godimento anche tutti i beni mobili, arredi, suppellettili presenti nell’abitazione. Una volta assegnata la casa coniugale, bisogna stabilire chi paga le bollette e le tasse. In particolare le spese per la manutenzione ordinaria, le rate del condominio e anche le bollette, sono a carico di chi occupa la casa, quindi del coniuge a cui è assegnata.

Se poi sulla casa coniugale grava un mutuo, questo deve continuare a essere pagato dal coniuge a cui è intestato il contratto di finanziamento con la banca. Se il mutuo è cointestato, in caso di separazione consensuale in cui si è stabilito che l’appartamento diventi di proprietà di uno solo dei due, il coniuge  unico proprietario sarà tenuto al pagamento delle rate del mutuo, ma d’altro canto avrà anche diritto a godere delle detrazioni fiscali previste sugli interessi passivi del prestito. Se i coniugi non riescono a trovare un accordo su chi dei due debba pagare il mutuo, il giudice può imporre a uno di essi il pagamento oppure può stabilire in favore di chi già paga il mutuo, una riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto all’ex.

Per quanto riguarda le tasse sulla casa, imu, Tasi e tari, a pagarle sarà il coniuge assegnatario, quindi colui che gode dell’immobile. Infine si precisa che il diritto ad abitare nella casa coniugale dopo la separazione, può venire meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o si risposi

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