La tasi, in scadenza il 16 giugno 2014 per l’acconto, si potrà pagare con bollettino postale o con il modello F24. Vediamo quali sono le differenze e come si compilano evitando errori. I comuni possono inviare ai contribuenti direttamente a casa il bollettino di conto corrente postale precompilato. Qualora non fosse così, tocca al cittadino recarsi agli uffici postali e recuperare, gratuitamente, il bollettino. Il numero di conto corrente obbligatorio da riportare nel bollettino è: “1017381649”. È un numero valido per tutti i comuni del territorio nazionale.
Utilizzare il bollettino postale è semplice sì, ma non è la soluzione migliore per chi volesse usare, qualora si versi in eccedenza, l’eventuale credito compensandolo con altre imposte e tasse che deve pagare il contribuente. In questi casi si deve optare per il modello F24, reperibile on line e gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il modello deve essere compilato, così come il bollettino, in ogni sua parte correttamente.
In particolare nello spazio codice ente/codice comune va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (è reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate) e nel campo “Numero immobili” va indicato invece indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre). Per quanto riguarda la tipologia di pagamento (se acconto o saldo, nel caso del 16 giugno è acconto) si deve barrare rispettivamente la casella “Acc” o “Saldo”. Lo spazio “Anno di riferimento” invece si compila indicando l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
Attenzione ai codici tributo, codici che riconosce il Fisco e che corrispondono a varie tasse che paga il contribuente. Per la Tasi questi codici, da indicare nel modello F24, nella sezione intitolata “SEZIONE imu E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” sono:
- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
- “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”