Con l’avvento dell’autunno i contribuenti si preparano al versamento del saldo delle tasse sulla casa il prossimo 16 dicembre con il doppio appuntamento con imu e tasi che con tutta probabilità sarà anche l’ultimo visto che dal prossimo anno si parla di una loro cancellazione. Come annunciato nei giorni scorsi infatti con la prossima Legge di Stabilità IMU e Tasi sulla prima casa spariranno nel 2016 e l’addio alla Tasi in particolare porterà risparmi stimati per 204 euro medi a famiglia (calcoli effettuati dalla CGIA di Mestre) per quasi 19 milioni di italiani. In particolare per i possessori delle abitazioni di categoria A2 (abitazioni civili) il taglio sarà di circa 227 euro all’anno, per quelle in A3 (tipo economico) di 120 euro mentre i possessori di un’abitazione di tipo signorile o di una villa beneficeranno di uno sconto fino ai 1830 euro, con un risparmio totale con l’azzeramento della Tasi sulla prima casa di 3,4 miliardi di euro.
Ma nell’attesa della Legge di Stabilità e quindi di notizie più certe in merito all’abolizione definitiva del tributo ricordiamo a grandi linee chi e come deve pagare il saldo della Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili quali la manutenzione della strade, del verde pubblico, ecc. Se per il versamento della prima rata, il calcolo doveva avvenire sulla base delle aliquote e delle detrazioni decise dal Comune per il 2014, ora per il saldo di dicembre si attendono le nuove che ogni Comune deve pubblicare entro il 28 ottobre prossimo sul sito del Dipartimento delle Finanze. Così se per l’acconto di giugno non vi sono state differenze con l’importo del tributo pagato l’anno scorso, questo con il saldo potrebbe cambiare a seconda delle delibere adottate dal Comune di residenza. Ovviamente se entro il 28 ottobre il Comune non pubblica la delibera con le nuove aliquote, anche per il saldo valgono quelle adottate nel 2014.
Ricapitolando a grandi linee, la Tasi deve essere versata a differenza dell’IMU, tanto dal proprietario dell’immobile quanto da chi vive in affitto, in quest’ultimo caso in una quota compresa tra il 10 e il 30% del tributo e il restante a carico del primo. Si deve leggere in tal caso sempre la delibera del Comune che detta proprie decisioni in merito, altrimenti nel silenzio della delibera l’inquilino pagherà il minimo previsto dalla legge, ossia il 10% della Tasi. Inoltre sempre a differenza dell’IMU, la Tasi si paga su tutti gli immobili senza distinzioni fra le varie categorie catastali.