Come pagare meno IMU, rispettando la legge: tutti i casi

Tutte le fattispecie previste dalla legge in cui è possibile, rispettando determinate condizioni, pagare meno IMU e anche non pagare affatto.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 16/12/2024Aggiornato il 16/12/2024
imu

Il 16 dicembre è l’ultimo giorno utile per pagare il saldo dell’Imu dovuta per il 2024. Ma si può pagare di meno e risparmiare sulla tassa sugli immobili, nata in sostituzione dell’Ici? Come fare?

Ci sono delle situazioni specifiche dettate dalla legge che permettono di ottenere uno sconto sull’Imu o addirittura in alcuni casi l’esenzione. Ecco quali sono.

Quando non si deve pagare l’IMU

Innanzitutto ricordiamo che l’IMU non si paga  sulle abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ossia abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e o storici.

Per abitazione principale si intende quell’immobile in cui il possessore e la sua famiglia vi dimorino abitualmente e vi abbiano la propria residenza anagrafica. 

La tassa non è dovuta se l’abitazione principale rientra nella categoria catastale:

  • A2 civile abitazione
  • A3 abitazioni di tipo economico
  • A4 abitazioni di tipo popolare
  • A5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A6 abitazioni di tipo rurale
  • A7 abitazioni in villini.

Per sapere a quale categoria catastale appartiene il proprio immobile, basta verificarlo sull’atto di compravendita o di donazione oppure da una visura catastale da richiedere all’Agenzia delle Entrate. 

Coniugi in due case diverse: pagano entrambi l’IMU?

Nel caso in cui i coniugi o le persone unite civilmente abbiano fissato residenza e dimora abituale in luoghi diversi, possono usufruire entrambi dell’esenzione Imu, purché la residenza anagrafica di ognuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto.

Casa in comodato uso gratuito al genitore o al figlio

Per calcolare l’IMU in primo luogo va individuata la base imponibile che è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono moltiplicare dei coefficienti previsti per legge che sono 160 per le abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi (categoria catastale da A/1 a A/11 – escluso A/10). Al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente previsto per legge si applicano poi le aliquote previste dai Comuni che devono essere pubblicare in un’apposita sezione del sito del Ministero delle finanze.

Nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi a un genitore o a un figlio) il comodante gode della riduzione della base imponibile IMU al 50%. Occorre però rispettare una serie di condizioni per usufruire di questi benefici  che sono:

  • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale
  • L’immobile non deve appartenere a una delle categorie catastali cd di lusso (A/1, A/8, A/9)
  • Il contratto deve essere regolarmente registrato (se il contratto è scritto, la registrazione è obbligatoria entro 20 giorni dalla data dell’atto con imposta fissa pari a 200 euro; mentre per i contratti verbali si deve presentare la richiesta di registrazione con il modello 69 dell’Agenzia delle Entrate specificando nella tipologia dell’atto: Contratto verbale di comodato).

Il comodante inoltre deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato, deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato e infine deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.

Casa concessa in locazione a canone concordato

Chi è proprietario di una seconda casa, innanzitutto deve pagare l’Imu sempre a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile. Può però pagare di meno se concede l’immobile in locazione con un contratto a canone concordato.

La locazione a canone concordato è un tipo di contratto di affitto in cui il canone di locazione viene stabilito secondo accordi territoriali definiti tra le associazioni di proprietari e inquilini. Questo tipo di contratto offre vantaggi fiscali sia per il locatore sia per il conduttore. I canoni sono generalmente inferiori rispetto ai contratti a libero mercato, rendendoli più accessibili per gli inquilini. Il contratto a canone concordato prevede una durata base di tre anni, rinnovabile automaticamente per ulteriori due anni (c.d. 3+2). Il contratto si rinnova automaticamente al termine del periodo di due anni in due anni, salvo il caso di disdetta entro i termini previsti dal contratto. 

In tal caso la base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è ridotta al 75%.

Casa inagibile? L’IMU è scontata

La legge infine prevede anche una riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili che di fatto sono inutilizzati e disabitati limitatamente però, al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni.

Come si dimostra che la casa è inagibile? Per ottenere la riduzione del 50% della base imponibile IMU per immobili dichiarati inagibili o inabitabili, è necessaria una perizia tecnica redatta da un professionista abilitato, geometra, architetto o ingegnere, da sottoporre al Comune in cui si evidenza lo stato di degrado strutturale dell’immobile. Oppure in alternativa si può presentare sempre al Comune una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal proprietario, ai sensi del d.P.R. 445/2000, in cui si accerti sotto la propria responsabilità lo stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato. E’ sempre consigliabile contattare l’Ufficio Tributi comunale per chiarire eventuali dubbi o richiedere ulteriori informazioni. La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità e la relativa documentazione devono essere presentate entro il termine previsto per la dichiarazione IMU, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La riduzione si applica solo per il periodo durante il quale il fabbricato si trova in stato di inagibilità o inabitabilità.

L’assenza di utenze quali l’acqua, luce, gas non è un fattore determinante per il riconoscimento dello stato di inagibilità ai fini IMU.

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