Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore una nuova tassa sulla casa, la iuc che prende il posto dell’imu e che diviene, insieme alla tasi e alla tari, una delle componenti della nuova tassa. Ma quali sono le scadenze ufficiali?
È stata la legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013, a introdurre una nuova tassazione sulla casa, la Iuc che prende il posto dell’Imu, così come introdotta dal decreto legge n. 201 del 2011, il cosiddetto decreto salva Italia. La Iuc, la nuova imposta unica comunale, si articola su tre componenti che sono: • l’Imu, in vigore ancora sulle abitazione principali solo di lusso, quindi che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le seconde case • la Tasi, la tassa sui servizi comunali che si applica su tutti gli immobili • la Tari, la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la precedente Tares, il tributo comunale sui servizi e sui rifiuti introdotto, come l’Imu, dal decreto salva Italia.
Una sola imposta, la Iuc. Tre diverse componenti, che significano diverse scadenze
Sulle aliquote ed eventuali detrazioni per Tasi e Tari, come per l’Imu, si lascia ampia libertà di scelta ai Comuni, ma il Ministero dell’economia e delle finanze, detta delle scadenze ufficiali di cui gli stessi amministratori comunali devono tenere conto. In particolare con il comunicato stampa del 10 gennaio scorso, il Ministero dell’economia e delle finanze, prevede tali scadenze: • Imu: due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre; • Tari e Tasi: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi.
È prevista infine la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.