Aumento Iva 22% su beni mobili e immobili

L'aumento dell'Iva al 22% generalmente vale per le operazioni il cui "fatto generatore" d'imposta si realizzi dal 1° ottobre.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 01/10/2013Aggiornato il 17/01/2014
Aumento Iva 22% su beni mobili e immobili

Come funziona l’aumento dell’Iva dal 21 al 22% con la cessione di beni immobili e mobili? Per i beni immobili, secondo le leggi 217/2011 e 228/2012, l’effettuazione dei servizi generici (ossia il fatto generatore dell’imposta) va ricondotta alla stipula dell’atto notarile. Ne consegue che gli atti stipulati da oggi sono all’aliquota del 22%. Invece la stipula di un preliminare di vendita, non producendo effetti traslativi, non determina l’imponibilità dell’operazione, malgrado eventuali acconti pagati o fatturati siano soggetti a Iva, al 21% se acconto o fattura sono anteriori al 1° ottobre 2013, altrimenti al 22%.
Per i beni mobili l’effettuazione coincide con la consegna o la spedizione delle merci. Il funzionamento rimane lo stesso: acconti e fatture anteriori al 1° ottobre sono tassati al 21%, quelli successivi a tale data soggiacciono all’Iva 22%.

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