Condominio: sulle bollette della luce delle parti comuni l’Iva è al 10%

Sulle bollette della luce per le parti comuni di edifici residenziali l'Iva da applicare deve essere quella ridotta al 10 e non al 22%.

Alessandra Caparello
A cura di Alessandra Caparello
Pubblicato il 23/06/2021Aggiornato il 23/06/2021
bollette

Importanti novità arrivano dall’Agenzia delle Entrate per chi abita in condominio. Sulle bollette per la fornitura di energia elettrica delle parti comuni di condomini composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali si deve applicare l’Iva ridotta al 10% e non al 22%. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un amministratore di condominio che chiedeva chiarimenti in merito (interpello n. 142 del 3 marzo 2021).

Bollette: Iva al 10% nei condomini

Le parti condominiali – come ha spiegato l’Agenzia delle Entrate – non possono essere considerate “come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini“. Quindi le parti comuni sono “strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali“. Perciò, “si ritiene che l’aliquota IVA ridotta” vada applicata anche “alle forniture di energia elettrica di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale“.

Le parti comuni in un condominio sono quelli indicate all’art. 1117 del c.c. intendendo per tali tutte quelle necessarie all’uso comune e funzionali ai servizi in comune. Parti comuni di un condominio sono ad esempio: 

  • il suolo su cui sorge l’edificio;
  • le fondazioni;
  • i muri maestri;
  • i pilastri e le travi portanti;
  • i tetti ed i lastrici solari;
  • le scale;
  • i portoni d’ingresso;
  • i vestiboli;
  • gli anditi;
  • i portici;
  • i cortili;
  • le facciate dell’edificio;
  • le aree destinate ai parcheggi;
  • la portineria (incluso l’alloggio del portiere);
  • la lavanderia;
  • gli stenditoi;
  • i sottotetti che presentano caratteristiche strutturali e funzionali all’uso comune;
  • le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune;
  • gli ascensori;
  • i pozzi;
  • le cisterne;
  • gli impianti idrici e fognari;
  • i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, nonché per la ricezione radiotelevisiva ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

“Gli italiani che abitano in condominio hanno sempre pagato l’IVA al 22% per la luce delle parti comuni come scale, giardino, ascensore, dato che è stata sempre considerata utenza a uso non domestico, Altri usi. Ora, dopo questo interpello, gli amministratori di condominio potranno chiedere l’applicazione dell’IVA agevolata ai loro gestori come uso domestico”, ha commentato la notizia Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. “Insomma, con l’espressione uso domestico d’ora in poi non ci si riferisce più alle sole abitazioni familiari ma anche alle parti comuni, come scale, atrio, androne, ascensore, giardino. In tutti questi casi, così come per la pompa dell’acqua o della caldaia, l’IVA passa dal 22 al 10%. E questo principio vale addirittura se fanno parte del condominio anche negozi e uffici, purché completamente indipendenti negli accessi, servizi e utenza elettrica”, ha concluso Vignola.

Cosa succede adesso?

Le associazioni dei consumatori si stanno muovendo in ordine sparso ricordando agli amministratori di condominio che possono richiedere ai gestori di energia elettrica l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%. 

 

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