Dal 31 luglio al 19 settembre 2014: slittato il termine di consegna dei modelli 770 da parte dei sostituti d’imposta. La proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.
I sostituti d’imposta (datori di lavoro e enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono infatti comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli.
Come e quando si presenta?
Il modello 770 Semplificato deve essere presentato telematicamente entro il 19 settembre 2014, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). I soggetti momentaneamente all’estero non possono presentare la dichiarazione presso banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata. Per la trasmissione telematica diretta occorre utilizzare: il servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20. il servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20. Per il calcolo dei soggetti da considerare, va fatto riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” presente nel frontespizio. Se il sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20, ma è anche tenuto a presentare il modello 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, deve utilizzare il servizio telematico Entratel per la trasmissione telematica di entrambi i modelli. Chi è già abilitato al servizio telematico Entratel deve in ogni caso continuare ad avvalersi di questo canale.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.