Il 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto tasi per i contribuenti residenti nei Comuni che hanno deliberato le aliquote per la prima e la seconda casa a settembre. Ma quanto si paga? Vi spieghiamo passo dopo passo come si calcola il tributo. Il primo passo da compiere è individuare la base imponibile, ossia la cifra su cui calcolare il tributo. In primo luogo occorre trovare la rendita catastale dell’immobile o recuperandola dall’atto di proprietà o di donazione oppure consultando il servizio di visure catastali dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver recuperato la rendita catastale, questa deve essere rivalutata al 5%, quindi in parole povere si moltiplica il valore della rendita catastale per 0,05. Con l’importo così ottenuto si moltiplicano dei coefficienti diversi a seconda dell’immobile soggetto al tributo. Tali coefficienti sono:
- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Si ottiene così la base imponibile. Ma non è tutto. Delibera comunale alla mano, si devono aggiungere le aliquote decise a livello locale, che sono diverse a seconda che si tratti di prima o seconda casa.
La legge ha stabilito dei minimi e dei massimi a cui devono riferirsi i Comuni nell’adottare tali aliquote che sono:
- aliquota standard: 1 per mille;
- aliquota massima per l’anno 2014: 2,5 per mille;
- maggiorazione per il 2014: 0,8 per mille
L’Amministrazione comunale può stabilire un’aliquota diversa tenendo presente il vincolo previsto per legge per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell’imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita del 10,6 per mille.
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