Tasi 2014: scadenza il 16 dicembre per il saldo. Anche per gli inquilini

Si avvicina la scadenza per pagare il saldo della Tasi. L'appuntamento riguarda anche quelli che non hanno pagato la prima rata né a giugno, né a ottobre. Ricapitoliamo in sintesi le informazioni più importanti.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 26/11/2014 Aggiornato il 26/11/2014
Tasi 2014: scadenza il 16 dicembre per il saldo. Anche per gli inquilini

Il saldo della tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali, deve essere pagato per tutti i contribuenti entro il 16 dicembre 2014. Ecco tutte le informazioni utili per calcolare e pagare il saldo.
Il 2014 è stato l’anno dell’entrata in vigore di nuove tasse sulla casa grazie all’avvento della iuc, l’Imposta Unica Comunale, composta da imu, tari la tassa sui rifiuti e la Tasi, la tassa con cui i Comuni finanziano servizi come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, l’illuminazione ecc. La Tasi si divide in due rate: una con scadenza il 16 giugno o il 16 ottobre (a seconda delle delibere dei Comuni) e una il 16 dicembre, con il conguaglio a saldo. Per chi non ha pagato la prima rata né a giugno né ad ottobre, perché mancante la delibera comunale, l’appuntamento sarà con il pagamento del saldo totale, in un’unica soluzione, il 16 dicembre, applicando in tal caso per il calcolo l’aliquota di base, prevista per legge, all’1 per mille.   

Aliquote, rendite e coefficienti sono gli elementi necessari per calcolare la Tasi che segue le stesse regole previste per l’IMU. Innanzitutto va individuata la base imponibile, un valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, specifici moltiplicatori (160 per gli immobili rientranti nella categoria catastale A, come abitazioni di tipo civile, popolare, signorile, ville e villini, castelli e palazzi storici e di pregio).

Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota Tasi decisa dal Comune nella delibera. Dove si trova la delibera? Basta andare sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm), cliccare la Regione di appartenenza e poi il Comune di residenza dove è ubicato l’immobile. Questo per i Comuni che hanno adottato e pubblicato le delibere. Per quelli che non lo hanno fatto, si applica l’aliquota base all’1 per mille. Non devono essere prese in considerazione, come si legge sul sito del Dipartimento delle Finanze, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014.

Per pagare il saldo si sottrae dall’acconto versato a giugno o ottobre l’importo restante. Per chi non ha pagato la prima rata, si versa il totale. Come si paga? Come per l’acconto, anche il saldo può essere versato con il modello f24 o con bollettino postale. Se si utilizza il primo, vanno indicati i codici tributo (“3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze, “3959” per i fabbricati rurali ad uso strumentale e “3961” per gli altri fabbricati). Andrà poi sbarrata la casella “saldo”. Attenzione: tutti i campi vanno compilati correttamente, quindi anche il campo “Codice ente” con il codice del Comune di residenza (reperibile sul sito del Comune stesso) e “anno di riferimento” (2014).

In alternativa si può pagare il saldo con bollettino postale, numero di c/c “1017381649”, intestato a “PAGAMENTO TASI”. Per chi possiede più di un immobile in diversi Comuni, si devono compilare tanti bollettini diversi a seconda del numero degli immobili, per questo in tal caso è preferibile usare il modello F24.

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