Tasi 2014: scadenza in arrivo. Quanto si paga a Roma e Milano

Ecco che cosa hanno deciso due grandi Comuni italiani in merito alla Tasi, in vista della scadenza del pagamento della prima rata ad ottobre.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 02/10/2014Aggiornato il 02/10/2014
tasi

Il 16 ottobre 2014 è l’ultimo giorno utile per pagare la prima rata della tasi per tutti quei cittadini residenti nei Comuni che hanno adottato le delibere con le aliquote sulla prima e seconda casa entro il 10 settembre e poi pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 18 dello stesso mese. Lo scorso 16 giugno hanno pagato la prima rata della tassa sui servizi indivisibili introdotta con la IUC, i cittadini residenti nei Comuni che hanno adottato e pubblicato le delibere nelle scadenze fissate per legge.

Per tutti i “ritardatari”, era stato dato del tempo in più (fino al 10 settembre) per provvedere e far pagare l’acconto entro il 16 ottobre e poi il saldo a dicembre. Per quei sindaci che non rispettano questa ulteriore scadenza, l’unica via è far pagare il saldo direttamente a dicembre, applicando l’aliquota all’1 per mille. 

Per capire se la Tasi si paga a ottobre o direttamente a saldo a dicembre, occorre vedere se il Comune di residenza ha deliberato. Dal sito del DEF all’indirizzo http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm, dopo aver scelto la Regione di appartenenza, appare l’elenco dei Comuni e le delibere da questi approvate e pubblicate.

Ecco cosa hanno deciso due grandi Comuni italiani che faranno pagare la Tasi a ottobre: Roma e Milano.

Roma: le aliquote decise per la Tasi 

  • 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze ( esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Appartamenti di lusso), A/8 (Ville) e A/9 (Castelli), unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, le cosiddette case popolari, la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ unico immobile non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato (uso gratuito) dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario (utilizzatore) appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.
  • 1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che hanno già pagato imu lo scorso giugno
  • 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.
  • La percentuale di tassa a carico dell’inquilino, in caso di immobile concesso in locazione, è pari al 20% e la restante parte è corrisposta dal proprietario, usufruttuario o comunque dal titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare.

Il Comune di Roma ha anche deciso le detrazioni dall’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. In particolare si applica la detrazione di:

  • 110,00 euro per gli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, sino a 450,00 Euro;
  • 60,00 Euro per gli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
  • 30,00 Euro per gli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

Milano: la Tasi si pagherà entro il 16 ottobre con le seguenti aliquote 

  • 2,5 per mille su abitazione principale, e relative pertinenze individuate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 (e le pertinenze C2, C6 e C7) e casa coniugale e relative pertinenze a seguito di assegnazione del giudice
  • 0,8 per mille per le abitazioni principali, e relative pertinenze individuate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (e le pertinenze C2, C6 e C7).
  • La quota a carico degli inquilini è quella minima, ossia il 10%.

Le detrazioni dall’imposta hanno le seguenti misure:

  • 115 euro per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00
  • 112,00 euro per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,00
  • 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 350,01 a euro 400,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 87,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 400,01 a euro 450,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 74,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 450,01 a euro 500,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 61,00 euro per le abitazioni con rendita catastale  da euro 500,01 a euro 550,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 49,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 550,01 a euro 600,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
  • 24,00 euro per le abitazioni con rendita catastale da euro 600,01 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

La detrazione di base è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 60,00 euro.

La tassa deve essere versata utilizzando il modello f24, con i codici “F205” per il Comune di Milano e “3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze. 

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