È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 16 del 2014, contenente “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, anche conosciuto come decreto “salva Roma”, che prevede importanti novità per quanto riguarda la disciplina della tasi, la tassa sui servizi indivisibili comunali introdotta, grazie alla legge di stabilità, con la iuc, l’Imposta Unica Comunale composta, oltre che dalla Tasi, anche dalla tari (tassa rifiuti) e dall’Imu. Innanzitutto per quanto riguarda le aliquote, il decreto prevede che per il 2014, i Comuni possono aumentare l’aliquota fino allo 0,8 per mille. Ciò comporta che l’aliquota per l’abitazione principale può variare, a scelta del Comune, dal 2,5 al 3,3 per mille. L’aliquota sulla casa diversa dall’abitazione principale può arrivare anche all’11,4 per mille. Questi aumenti provocano un incremento di gettito che dovrà essere destinato alle detrazioni dalla tassa sui servizi indivisibili comunali a favore delle abitazioni principali che deliberano sempre i singoli Comuni e che non dovranno mai rendere la tassa più pesante rispetto all’IMU.
Il decreto definisce anche le modalità di pagamento della Tasi che potranno essere il bollettino di conto corrente portale o il modello di pagamento F24. In tema di scadenze è sempre il Comune che deve stabilirle, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, sia per la Tasi sia per la Tari, fermo restando il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Si stabiliscono inoltre i casi di esenzione dal pagamento della tassa. In particolare non si applica la Tasi su:
- terreni agricoli
- immobili posseduti dallo Stato
- immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- immobili e fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
- immobili di enti no profit.