Tasi: approvato il decreto salva Roma Ter. Ecco le ultime novità

Con l’approvazione del D.L. 16/2014 trovano conferma le ultime novità per quanto riguarda le rate, il calcolo e le detrazioni per la Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 07/05/2014Aggiornato il 07/05/2014
Tasi: approvato il decreto salva Roma Ter. Ecco le ultime novità

Approvato il decreto salva Roma ter, il D.L 16/2014 contenente “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, trovano conferma le ultime novità introdotte sulla Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili nato con la iuc, l’Imposta unica comunale. Vediamo quali sono le conferme. Innanzitutto si stabilisce che le scadenze delle rate della Tasi saranno le stesse previste per l’IMU: 16 giugno e 16 dicembre. Il contribuente avrà comunque la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno. In merito al calcolo del tributo, a regime, per la prima rata si dovrà tenere conto delle aliquote e delle detrazioni stabilite nei dodici mesi dell’anno precedente e poi con il saldo si paga il conguaglio, sulla base delle delibere comunali da approvare entro il 28 ottobre, altrimenti saranno valevoli le delibere dell’anno prima. Solo per quest’anno, il 2014, la Tasi sugli immobili adibiti ad abitazione principale, si pagherà in un’unica rata entro il 16 dicembre, ma solo se entro la data del 31 maggio 2014 il comune non dovesse aver approvato le delibere con le aliquote e le detrazioni.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si conferma che il tributo dovrà essere versato con il modello f24 o con l’apposito bollettino di conto corrente postale. Infine con l’approvazione del decreto salva Roma ter si conferma che l’applicazione dell’aliquota maggiorata allo 0,8 per mille sarà destinata a finanziare l’introduzione di detrazioni o altre misure a favore delle abitazioni principali e delle unità immobiliari a esse assimilate, con effetti sul carico di imposta Tasi, che però potranno essere anche inferiori “a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”, così come si legge nel decreto stesso.

 

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