Il primo appuntamento dell’anno con le tasse sugli immobili è il 16 giugno 2015, quando si dovrà pagare il doppio acconto imu e tasi. Riepiloghiamo in sintesi le informazioni più importanti che riguardano la tassa sui servizi indivisibili comunali.
Innanzitutto c’è da dire che la Tasi è la tassa comunale destinata al finanziamento di servizi come la pubblica illuminazione, la manutenzione del verde pubblico, delle strade, ecc. Se l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale tranne che non sia nelle categorie catastali di lusso e di pregio, la Tasi deve essere versata su tutti gli immobili, indipendentemente dalla classificazione ai fini del catasto.
Come l’anno scorso, a pagare la Tasi sono il proprietario dell’immobile e anche, a differenza dell’IMU, il detentore dello stesso a qualsiasi titolo, quindi anche l’inquilino che vive in affitto che deve versare una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento, a seconda della decisione del Comune.
Il Comune oltre alla quota gravante sugli inquilini deve stabilire le aliquote da applicare sulla prima e sulla seconda casa per la Tasi. Per pagare l’acconto del 16 giugno 2015 tuttavia, queste nuove aliquote non sono ancora arrivate. Questo significa che il calcolo della prima rata del 2015 si deve fare con le aliquote dell’anno scorso. In sostanza, se non vi sono state modifiche della situazione patrimoniale immobiliare, ad esempio non ci sono state nuove compravendite, successioni eccetera si prendono le ricevute pagate l’anno scorso per la Tasi e si versa entro il 16 giugno 2015, il 50%.
Poi per il saldo in scadenza il 16 dicembre prossimo, si useranno le nuove aliquote che i Comuni devono approvare entro il 28 ottobre e si procederà quindi a conguaglio o saldo con quello già pagato a giugno.
Anche quest’anno i contribuenti non riceveranno a casa alcun bollettino precompilato da parte dei Comuni, ma dovranno essi stessi mobilitarsi per pagare con il bollettino postale o con il modello F24. Per il pagamento con il bollettino si usa quello con numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni e intestato a Pagamento Tasi.
Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte e l’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso. Per la scadenza del 16 giugno va barrato lo spazio “Acconto”.
Il bollettino può essere pagato in contanti, con carta di debito Postamat o attraverso Bancomat negli uffici postali presenti sul territorio nazionale, attraverso i canali telematici di Poste con addebito su conto corrente postale o carta di credito Visa o Mastercard e utilizzando la rete dei tabaccai convenzionati con ITB e autorizzati da Poste all’incasso dei bollettini. Chi invece sceglie di usare il modello F24, da preferire perché con esso è possibile effettuare la compensazione, questo va compilato indicando:
- il codice tributo (“3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze; “3959” per fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960” per le aree fabbricabili; “3961” per altri fabbricati)
- il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (spazio “codice ente/codice comune”)
- l’acconto (nello spazio “Acc”)
- il numero degli immobili (massimo 3 cifre) nello spazio “Numero immobili”
- l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento nello spazio “Anno di riferimento”.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento si ricorda che dal 1 ottobre 2014, se l’F24 risulta con saldo finale pari a zero o superiore a 1000 euro, il versamento deve essere eseguito sempre e solo on line mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel), tramite Caf oppure mediante i servizi di home banking della propria banca.