La Tasi, il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili, insieme all’Imu e alla tari (tassa rifiuti) compone la nuova iuc, la tassa sulla casa. È a carico anche dell’inquilino in caso di locazione immobiliare. Introdotto dalla legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013, è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, ossia quelli rivolti alla collettività, come il mantenimento del manto stradale, la pubblica illuminazione, al rete fognaria. La base imponibile della Tasi è la stessa prevista per l’Imu. In particolare la base imponibile si individua partendo dalla rendita catastale, rivalutata al 5% e poi moltiplicata in base ai coefficienti stabiliti per l’Imu (160 per l’abitazione principale e le pertinenze, 55 per i negozi). Per ciò che riguarda le aliquote della Tasi, si è deciso che quella standard è all’1 per mille e può aumentare fino al 2,5 per mille in base alle decisioni dei singoli comuni.
Recentemente un accordo tra Governo e Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani, ha stabilito che l’aliquota Tasi può crescere fino allo 0,8 per mille il cui gettito però è destinato esclusivamente a introdurre detrazioni per l’abitazione principale, famiglie numerose eccetera. Si precisa che per le abitazioni principali che rientrano nella definizione di immobili di lusso (quindi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e sulle seconde case, la Tasi e l’Imu dovranno avere un tetto massimo che è del 6 per mille per l’abitazione principale e del 10,6 per mille sugli altri immobili. Per ciò che riguarda il soggetto passivo della Tasi, questa deve essere versata dal possessore o detentore dell’immobile, così anche da chi lo occupa, come l’inquilino in caso di locazione. Per quanto concerne proprio l’inquilino, la legge di stabilità 2014 precisa che la quota di Tasi che deve essere versata da quest’ultimo può variare tra il 10 e il 30%, a discrezione del comune che decide in tal senso con apposita delibera.