La tasi è stata equiparata all’imu e come l’imposta municipale sugli immobili, il tributo comunale sui servizi indivisibili non si paga sull’immobile adibito ad abitazione principale purché non sia di lusso, né di pregio, ossia no rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Se molte regole concernenti l’Imu trovano applicazione anche per la Tasi – vedi ipotesi di esenzione, riduzione, calcolo e modalità di versamento – a cambiare è il profilo soggettivo, ossia i soggetti tenuti al pagamento. A differenza dell’Imu infatti la Tasi è dovuta non solo dal proprietario dell’immobile ma anche da chi lo detiene a qualsiasi titolo.
Tasi affitto: quando si paga?
Cosa significa? Che il tributo introdotto per finanziare i servizi comunali, quali la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione, ecc deve essere versato anche da chi vive in affitto. Ovviamente rispetto a chi ha una casa di proprietà, il detentore dell’immobile pagherà una quota di Tasi ridotta, in genere compresa tra un minimo (10%) e un massimo (30%) e la parte restante rimane a carico del proprietario.
Tuttavia visto che opera l’esenzione dalla Tasi per l’abitazione principale non di lusso/pregio, anche l’inquilino viene esentato se l’immobile in cui vive e per cui paga l’affitto sia adibito ad abitazione principale per sé e la propria famiglia e non sia inserito nella categoria catastale A1, A8 e A9, ovviamente per il proprietario si tratta di una seconda casa e come tale pagherà la sua quota di Tasi sempre. Se il Comune non ha definito la quota di tributo a carico del proprietario, nel silenzio dell’amministrazione, si prevede che la quota da versare sia pari al 90% del tributo.