Tasse sulla casa: cosa cambia nel 2014 per l’imposta di registro

Con l'arrivo del 2014, sono cambiate le regole per l'applicazione dell'imposta di registro che deve versare chi compra casa. Ecco le novità.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 17/01/2014Aggiornato il 17/01/2014
Tasse sulla casa: cosa cambia nel 2014 per l’imposta di registro

Nuove tasse in vigore nel 2014, non solo per chi possiede, ma anche per chi compra casa. Dal 1° gennaio, infatti, è diminuita dal 3 al 2% l’imposta di registro sulla prima casa (ovvero quella “gabella” dovuta per la registrazione dell’atto di compravendita presso l’agenzia delle Entrate). La novità, contenuta nel Decreto legislativo 23/2011, articolo 10 (cosiddetto decreto sul federalismo fiscale) e nel decreto legislativo 104/2013, articolo 26, riguarda le transazioni fra privati.

Allo stesso modo, diminuiscono anche le imposte catastali e ipotecarie, che passano da 168 a 50 euro fissi. Ma cosa significa prima casa? Una casa per essere considerata “principale” e godere delle agevolazioni deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza anagrafica. Per usufruire delle agevolazioni, il compratore deve dichiarare nell’atto di non essere titolare (esclusivo o in comunione col coniuge) di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altro immobile nello stesso municipio in cui si trova la prima casa acquistata e di non essere titolare su tutto il territorio nazionale degli stessi diritti o di nuda proprietà su altra abitazione acquistata con agevolazioni prima-casa. Infine, se non è già residente nell’abitazione principale, di diventarlo entro 18 mesi dalla stipula dell’atto. Quanto detto non ha valore nei casi in cui si tratti di abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi storici o di pregio. I vantaggi introdotti dal 1° di gennaio non interessano, inoltre, solo chi acquista una “prima casa”. Buone le notizie anche per chi compera altri immobili: sale sì l’imposta di registro al 9% (dal precedente 7), ma le tasse catastali e ipotecarie saranno applicate in forma fissa e ridotta per un valore pari a 50 euro ciascuna. Più complesso e meno vantaggioso, invece, l’acquisto di una casa (principale o secondaria) direttamente dal costruttore. In questo caso, per il calcolo delle imposte di registro, catastale e ipotecaria, è da tener presente la data di ultimazione dei lavori di costruzione, oltre alla distinzione sempre valida tra “prima” e “seconda” casa. Se i lavori di edificazione sono terminati da meno di quattro anni, nel caso dell’abitazione principale si continua a pagare l’Iva al 4%, l’imposta di registro passa da 168 a 200 euro e lo stesso aumento si ha sull’imposta catastale e ipotecaria. Nel caso si acquisti una “seconda” casa, l’Iva sarà pagata al 10% come nel 2013, per l’imposta di registro, quella catastale e quella ipotecaria l’aumento è pari a quello visto per la “prima” casa. Se, invece, i lavori di edificazione sono terminati da più di quattro anni, decade il pagamento dell’Iva, la tassa di registro passa dal 3 al 2%, ma le imposte ipotecarie e catastali salgono a 200 euro. Quando, poi, si tratta di “seconda” casa, le condizioni sono quelle già viste e applicate nel caso l’acquisto dell’immobile avvenga da un privato.

In conclusione, le nuove disposizioni valgono per tutti gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014, mentre per chi ha comprato casa nel 2013 registrando, però, gli atti nel 2014, si applica la tassazione del 2013.

in collaborazione con Federamministratori/Confappi, http://www.fna.it

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