Nuove tasse in vigore nel 2014, non solo per chi possiede, ma anche per chi compra casa. Dal 1° gennaio, infatti, è diminuita dal 3 al 2% l’imposta di registro sulla prima casa (ovvero quella “gabella” dovuta per la registrazione dell’atto di compravendita presso l’agenzia delle Entrate). La novità, contenuta nel Decreto legislativo 23/2011, articolo 10 (cosiddetto decreto sul federalismo fiscale) e nel decreto legislativo 104/2013, articolo 26, riguarda le transazioni fra privati.
Allo stesso modo, diminuiscono anche le imposte catastali e ipotecarie, che passano da 168 a 50 euro fissi. Ma cosa significa prima casa? Una casa per essere considerata “principale” e godere delle agevolazioni deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza anagrafica. Per usufruire delle agevolazioni, il compratore deve dichiarare nell’atto di non essere titolare (esclusivo o in comunione col coniuge) di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altro immobile nello stesso municipio in cui si trova la prima casa acquistata e di non essere titolare su tutto il territorio nazionale degli stessi diritti o di nuda proprietà su altra abitazione acquistata con agevolazioni prima-casa. Infine, se non è già residente nell’abitazione principale, di diventarlo entro 18 mesi dalla stipula dell’atto. Quanto detto non ha valore nei casi in cui si tratti di abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi storici o di pregio. I vantaggi introdotti dal 1° di gennaio non interessano, inoltre, solo chi acquista una “prima casa”. Buone le notizie anche per chi compera altri immobili: sale sì l’imposta di registro al 9% (dal precedente 7), ma le tasse catastali e ipotecarie saranno applicate in forma fissa e ridotta per un valore pari a 50 euro ciascuna. Più complesso e meno vantaggioso, invece, l’acquisto di una casa (principale o secondaria) direttamente dal costruttore. In questo caso, per il calcolo delle imposte di registro, catastale e ipotecaria, è da tener presente la data di ultimazione dei lavori di costruzione, oltre alla distinzione sempre valida tra “prima” e “seconda” casa. Se i lavori di edificazione sono terminati da meno di quattro anni, nel caso dell’abitazione principale si continua a pagare l’Iva al 4%, l’imposta di registro passa da 168 a 200 euro e lo stesso aumento si ha sull’imposta catastale e ipotecaria. Nel caso si acquisti una “seconda” casa, l’Iva sarà pagata al 10% come nel 2013, per l’imposta di registro, quella catastale e quella ipotecaria l’aumento è pari a quello visto per la “prima” casa. Se, invece, i lavori di edificazione sono terminati da più di quattro anni, decade il pagamento dell’Iva, la tassa di registro passa dal 3 al 2%, ma le imposte ipotecarie e catastali salgono a 200 euro. Quando, poi, si tratta di “seconda” casa, le condizioni sono quelle già viste e applicate nel caso l’acquisto dell’immobile avvenga da un privato.
In conclusione, le nuove disposizioni valgono per tutti gli atti stipulati dal 1° gennaio 2014, mentre per chi ha comprato casa nel 2013 registrando, però, gli atti nel 2014, si applica la tassazione del 2013.
in collaborazione con Federamministratori/Confappi, http://www.fna.it