Tende e veneziane sul balcone: devono essere tolte se di colore diverso dalle altre?

Se non rispettano il decoro architettonico dell'edificio, si può imporre a uno o più condomin di sostituire le veneziane o le tende da sole dei balconi? Ecco cosa dice la legge.

A cura di Vinci Formica
Pubblicato il 17/01/2025Aggiornato il 17/01/2025
facciata rivestita in piastrelle color mattone con tende da sole in tinta

Le tende da sole installate sui balconi degli appartamenti di un condominio in genere devono essere di uno stesso colore e di identica tipologia, in modo che l’insieme sia armonioso.

Può capitare che vi siano delle modifiche in proposito rispetto allo stato di fatto, perché uno o più condomini decidono di cambiare le veneziane o le tende sul proprio balcone.

Ma si può imporre di sostituire le veneziane o le tende da sole dei balconi, a uno o più condomini?

Vediamo cosa dice la legge in proposito e cosa si intende per decoro architettonico di un edificio.

Installazione di tende da sole: diritti del condomino

Innanzitutto va precisato in via preliminare che l’installazione di tende da sole, dal momento che avviene su una parte di proprietà esclusiva, ossia il balcone della propria abitazione, è un’attività lecita che non necessita di autorizzazione condominiale.

edificio con tenda da sole fissata alla facciata rivestita in piastrelle

Edificio con tenda da sole fissata alla facciata rivestita in piastrelle. Per un minimo impatto visivo le tende da sole vengono in genere scelte nello stesso colore della facciata o al massimo a righe i tinte neutre.

Va detto però che se la tenda da sole viene agganciata al sottobalcone dell’unità immobiliare soprastante e, qualora esso venga considerato di proprietà altrui e non parte comune*, l’aggancio deve essere autorizzato da parte del proprietario del sottobalcone.

Regolamenti vigenti circa tende da sole e veneziane

Premesso quindi che vige la libertà di ciascuno di agire sulla proprietà esclusiva, l’installazione delle tende da sole comunque è regolamentata a più livelli.

Il regolamento condominiale può infatti contenere norme a proposito delle tende sui balconi.

Se di natura contrattuale, ossia redatto al momento della costruzione dell’edificio e approvato dagli acquirenti al momento dell’acquisto dell’immobile, il regolamento può includere norme più stringenti e vincoli più forti riguardanti vari aspetti, e per esempio potrebbe anche contenere un divieto all’installazione di tende da sole o veneziane per evitare che vengano apportate modifiche alla facciata.

Se invece il regolamento è di natura assembleare, ossia approvato in sede di assemblea condominiale a maggioranza, può comprendere delle prescrizioni riguardanti alcuni aspetti e disciplinare l’installazione delle tende da esterno con indicazioni finalizzate a uniformarne modelli, forme, dimensioni e colori.

Cosa si intende per decoro architettonico di un edificio

I regolamenti vigenti in ogni condominio mirano, in diversa misura e con differenti strumenti, a salvaguardare il decoro dell’edificio.

Per decoro architettonico si intende l’armonia dell’insieme di linee e forme architettoniche e degli elementi ornamentali del condominio, tale da conferire allo stesso una propria identità e specificità.

Il decoro architettonico, secondo la giurisprudenza, in particolare la sentenza della Cassazione n. 14598 del 26 maggio 2021, fa parte dei beni oggetto di proprietà comune e perciò deve essere tutelato.

Va precisato che ciò vale non solo per edifici di pregio dal punto di vista architettonico, artistico, storico o estetico, ma per qualsiasi tipo di stabile condominiale.

Il rispetto del decoro architettonico pertanto pone dei limiti a opere, lavori, innovazioni, tanto sulle parti comuni quanto su quelle private ed esso può essere eventualmente superato soltanto con un consenso all’unanimità da parte di tutti i proprietari.

È lo stesso Codice Civile, agli articoli 1120 e 1122, a vietare espressamente innovazioni e modifiche all’edificio condominiale che possano pregiudicarne non solo la stabilità e la sicurezza, ma anche il decoro architettonico, nelle parti comuni e private.

Veneziane e tende di diverso colore: ledono il decoro architettonico?

Le tende o le veneziane poste su balconi e terrazzi, e quindi visibili dall’esterno sulla facciata condominiale, possono incidere sull’estetica e sul decoro architettonico dell’edificio, e questo nonostante esse siano delle opere amovibili e in teoria si potrebbero eliminare in qualsiasi momento.

Prima di installare una nuova tenda o una veneziana sul balcone, è bene che il condomino informi l’amministratore e l’assemblea e ne riceva l’assenso, in modo da evitare problemi e contrasti con gli altri condomini per aver violato senza consenso l’estetica dell’edificio.

Viceversa, l’amministratore potrebbe ordinare la rimozione di tende non in linea con l’estetica dell’edificio, anche senza chiedere il consenso dell’assemblea.

Come indirizzo di massima, è opportuno tenere presente, se si vuole installare una nuova tenda da esterno, che la forma, la tipologia e il colore devono abbinarsi in maniera armonica alla facciata, in modo da evitarne l’alterazione morfologica o cromatica o la presenza di abbinamenti azzardati o di differenze eccessive, che potrebbero essere considerate appunto lesive del decoro dello stabile.

 

* Nella quasi totalità dei casi il balcone nel suo complesso è proprietà privata. Ci sono però alcuni casi molto particolari e rari in cui il sottobalcone del piano di sopra (ossia il punto in cui va agganciata la tenda o la veneziana) può essere considerato proprietà comune: ciò avviene solamente qualora alcune parti dei balconi (sottobalcone e parte frontale) abbiano delle decorazioni, dei fregi, dei rivestimenti tali da costituire un elemento ornamentale dell’intero edificio e quindi tali da contribuire al decoro architettonico (come affermato anche in alcune sentenze della Corte di Cassazione). 
 
  • facciata con balconi e sottobalconi con fregi
  • facciata con balconi e sottobalconi con fregi

 

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