Con una recente sentenza, la Cassazione ha affermato la responsabilità congiunta del Condominio e del Comune a risarcire il danno da “scivolata” su una grata apposta sul marciapiede. In questo episodio, il ferito ha chiamato in causa l’Ente Comunale ed il Condominio in quanto, a seguito di una caduta su di una grata metallica presente sul marciapiede – installata su specifico permesso di permesso di occupazione di suolo pubblico – la cui utilità era quella di permettere una maggiore aerazione del cavedio di un edificio condominiale di nuova costruzione.
Interessante appare la motivazione con cui i Giudici hanno ritenuto responsabile del risarcimento del danno, seppur congiuntamente con il Comune, il Condominio.
I Giudici hanno ricordato che per gli obblighi di manutenzione del Comune, ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. In altre parole, la Corte ha sostenuto che, in via generale, del danno derivante da buche sussistenti sul marciapiede non ne risponde il Condominio dell’antistante stabile, il quale non è pertanto interessato al promosso ai fini del relativo risarcimento.
Ma se la grata su cui è avvenuta la caduta a terra è del Condominio? Come detto, nel caso in questione, la grata metallica era stata installata al fine di dotare l’edificio condominiale di una maggiore aerazione. I Giudici partendo dalla considerazione per cui il criterio di imputazione della responsabilità per i danni causati a soggetti esterni da cosa in custodia è quello del controllo del bene astrattamente fonte di pericolo può attribuirsi a più soggetti, i quali avevano entrambi sul bene poteri di gestione. In questo caso, è pur vero che la grata è parte integrante del marciapiede e, dunque, come detto poc’anzi, di proprietà e vigilanza dell’Ente Comunale, ma allo stesso tempo non deve dimenticarsi che la medesima era destinata ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale.
Innegabile appare, dunque, l’effettiva utilizzazione dell’inferriata da parte del Condominio ed innegabile è allo stesso modo la responsabilità da custodia per eventuali danni a soggetti esterni. In definitiva, afferma la Corte, il Comune non ha riservato a sé, in via esclusiva, la custodia della grata, custodia che quindi doveva considerarsi condivisa con il Condominio. Troverà quindi applicazione una responsabilità solido congiunta tra il Comune ed il Condominio in virtù del disposto del Codice Civile secondo il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia”.