L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le istruzioni per l’uso del redditometro. Nella giornata del 31 luglio ha emesso infatti un pamphlet di 35 pagine con le indicazioni operative che disciplinano l’accertamento sintetico dei redditi dichiarati per l’anno 2009 e seguenti, come previsto dalla legge 122 del 30 luglio 2010.
Il redditometro è un meccanismo che misura quanto è stato speso dal contribuente in un determinato periodo. Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.
Partendo dalla presunzione relativa che quanto speso dal contribuente sia stato finanziato con i redditi dichiarati per quell’anno, gli ispettori tributari che rileveranno una disparità pari ad almeno il 20% tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa e il tenore di vita effettivi faranno scattare un primo controllo e, se necessario, l’avvio dell’accertamento. Questo significa che in questa prima fase, nel mirino dell’Agenzia delle Entrate, saranno gli scarti più consistenti tra i redditi dichiarati nel 2009 e quelli ricostruiti dal Fisco.
Il contribuente può dimostrare la correttezza del suo operato, fornendo eventuali elementi di prova sia prima sia dopo l’avvio del procedimento. Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, altrimenti il Fisco chiederà conto anche delle spese più comuni, stimate secondo gli indici Istat. In particolare può giustificare il finanziamento delle spese sostenute tramite redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.