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Per dare più valore alla propria abitazione e guadagnare nuovo spazio abitabile soluzione ideale è ristrutturare il sottotetto. La soffitta è un ambiente di casa che presenta un grande potenziale grazie al maggior apporto di luce naturale e alla possibilità che offre a chi ha necessità di maggiore spazio potendo ricavare nuove stanze senza dover cambiare casa. Inoltre ristrutturando il sottotetto si può recuperare parte dell’investimento grazie agli incentivi fiscali. Fino al 31 dicembre 2019, grazie alla proroga prevista dalla Legge di Stabilità, si può fruire della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli edifici, inclusi quelli per l’arredamento. Il bonus del 50% è infatti applicabile anche all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A+ (classe A solo per i forni), acquistati per arredare l’immobile oggetto dei lavori di recupero edilizio. Vediamo più nello specifico in cosa consiste l’agevolazione fiscale, i lavori ammessi e gli adempimenti richiesti dalla legge.
In cosa consiste la detrazione del 50%
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione di edifici residenziali effettuati entro il 31 dicembre 2019. Il limite massimo di spesa sul quale viene effettuata la detrazione è di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Così ad esempio: se per ristrutturare la mansarda si spendono 50 mila euro, la detrazione IRPEF sarà sul 50% della spesa, quindi su 25 mila euro che verranno divisi in rate di 2,5 mila euro per 10 anni.
I lavori ammessi all’agevolazione
Tra gli interventi edilizi ammessi al bonus ristrutturazione troviamo anche il recupero dei sottotetti a fini abitativi, qualificati a tutti gli effetti come restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione. Nei dettagli i lavori ammessi all’agevolazione sono:
- interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
- Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Per fare due esempi su tutti si pensi a chi voglia recuperare un immobile antico e ristrutturare il sottotetto o ancora chi abita in un condominio e l’assemblea decida di creare dei lucernari per accedere alle linee vita del tetto. Sono entrambi esempi di lavori che possono rientrare in questo tipo di agevolazione.
Altre spese soggette ad agevolazione
Nella detrazione IRPEF del 50% per i lavori di ristrutturazione non sono detraibili soltanto le spese effettive dei lavori, ma anche tutta una serie di spese accessorie. Per rendere abitabile un sottotetto esistente è necessario un atto notarile con cui lo stesso sottotetto è dichiarato “pertinenza” dell’unità immobiliare principale, purché l’intervento non comporti l’aumento della volumetria originariamente dichiarata. Anche il costo sostenuto per la redazione di tale atto notarile è ammesso nella detrazione del 50% poiché determina l’importo del contributo detraibile.
Le altre spese ammesse alla detrazione IRPEF al 50% sono:
- spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
- spese per l’acquisto dei materiali
- compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
- oneri di urbanizzazione
- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998)
- spese sostenute per l’atto notarile per la costituzione del vincolo pertinenziale.
Non sono invece ammesse nell’agevolazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Chi può richiedere il bonus ristrutturazione
A fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione del sottotetto oltre al proprietario dell’immobile è anche l’inquilino o il comodatario. La detrazione spetta inoltre anche al familiare, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado, conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge e il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Cosa fare per avere la detrazione fiscale
Per poter fruire del bonus fiscale occorre pagare le spese tramite bonifico bancario o postale parlante da cui devono risultare specifici elementi:
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del soggetto che paga
- il codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Per quanto riguarda i documenti da presentare al Comune, il consiglio è affidarsi a un progettista che, se previsto dal tipo di lavori, richiederà i permessi necessari all’inizio dei lavori, altrimenti – se si tratta di un intervento libero – non occorre alcun permesso.
Dal 22 aprile 2018 infatti è entrato in vigore il nuovo Glossario dell’edilizia libera che elenca in maniera non esaustiva tutti gli interventi di manutenzione, anche sull’esterno dell’edificio e in giardino, che possono essere effettuati senza la necessità di presentare alcun tipo di comunicazione al Comune. In totale tali interventi che non richiedono comunicazioni (Cila, Scia) né Permesso di costruire sono 58. Nella lista ci sono i classici lavori di manutenzione in casa come:
- riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna
- rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) di intonaci interni e esterni
- riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate
- riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico
- riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere
- riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici
- riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
- riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico
- interventi relativi alle barriere architettoniche e lavori per opere temporanee, installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori
- interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo
- installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici e generatori microeolici.
La comunicazione all’Enea
Tra gli adempimenti richiesti per avere il bonus fiscale, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le informazioni sui lavori di ristrutturazione realizzati sugli immobili, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici per gli interventi che comportano un risparmio energetico. Non tutti i lavori di ristrutturazione però devono essere comunicati all’Enea, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Questi lavori sono quelli che riguardano:
- serramenti comprensivi d’infissi
- coibentazioni delle strutture opache
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
- elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
L’invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data.
I documenti da conservare
Una volta avviati i lavori è fondamentale conservare tutta una serie di documenti connessi alla ristrutturazione:
- abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento della tassa gli immobili (ex imu)
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di condomini
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Bonus mobili per la ristrutturazione sottotetto
Ristrutturando il sottotetto oltre alla detrazione fiscale al 50% si può godere di un’altra agevolazione, il bonus mobili, lo sconto dall’Irpef nella misura pari al 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici in classe A+ (classe A solo per i forni), acquistati proprio per arredare l’immobile interessato dai lavori. Quindi un doppio incentivo: come il bonus ristrutturazione al 50%, anche quello per i mobili è in vigore fino al 31 dicembre 2019. Cosa si può acquistare con il bonus mobili per il sottotetto ristrutturato? Mobili nuovi come cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro e tra le spese ammesse in detrazione vi sono anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si può anche pagare con carte di credito o carte di debito e mai con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Per avere il bonus mobili per i grandi elettrodomestici – forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici – si ricorda, come detto sopra, che occorre effettuare la comunicazione all’Enea.
La detrazione fiscale al 65% o 50%
Ma chi decide di recuperare il sottotetto di casa può fruire di un’altra detrazione fiscale, l’ecobonus per lavori di risparmio energetico, prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2019. Occorre sottolineare come prima cosa però che tale detrazione fiscale non è sempre applicabile quando si parla di sottotetto.
Condizione fondamentale è che la parte dell’immobile su cui si interviene sia già dotata di impianto di riscaldamento, quindi devono essere già presenti termosifoni, tubi di distribuzione o altri componenti con le medesime funzioni. In tal caso si può decidere di eseguire una serie di lavori che permettono la fruizione dell’ecobonus. Tali lavori sono:
- riqualificazione energetica di tutto l’edificio con soglia massima di spesa di 100 mila euro.
- interventi sull’involucro edilizio (ad es. isolamento del tetto o delle pareti, sostituzione di serramenti): l’agevolazione massima per questi lavori arriva fino a 60 mila euro.
- installazione di pannelli solari: anche per i pannelli solari la detrazione massima è di 60 mila euro.
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Adempimenti richiesti
Per ottenere l’ecobonus del 65% è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e che venga rilasciato l’attestato di prestazione energetica (tranne per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre) e infine va compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori – termine coincidente con il giorno del collaudo – occorre trasmettere in via telematica all’Enea la copia dell’attestato di certificazione e la scheda informativa degli interventi realizzati.
Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi con fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 occorrere attendere la pubblicazione online del portale dedicato. Per trasmettere invece i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali fino all’85% e conclusi dopo il 31 dicembre 2017 il portale dedicato è finanziaria2018.enea.it.
Anche per l’ecobonus le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.
Quali documenti conservare
Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l’APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all’Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute per i lavori per cui si è richiesto l’ecobonus.
Un’ultima considerazione da tenere a mente: tutte le detrazioni fiscali, bonus ristrutturazione ed ecobonus, non sono cumulabili fra di loro. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solamente uno dei due benefici fiscali.