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Se si interviene sulla propria casa si ha diritto a sconti fiscali consistenti che vanno dal 50% al 65%, secondo la natura dell’opera e della sua finalità. Ma fino al 31 dicembre, perché da gennaio 2014 le condizioni potrebbero essere meno vantaggiose.
Per tutti i contribuenti
Possono godere delle detrazioni in vigore tutti i contribuenti assoggettati alle imposte sul reddito (Irpef per quanto riguarda il 50%, Irpef o Ires per il 65%), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
● proprietari o nudi proprietari;
● titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
● locatari o comodatari;
● soci di cooperative divise e indivise;
● imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Come si pagano le spese
È indispensabile ricorrere al bonifico, bancario o postale, detto “parlante” perché devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento. Dall’1/7/2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le Poste Italiane devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, tale ritenuta è pari al 4%.
50% per le opere di ristrutturazione
Dal 1° gennaio 2012 l’incentivo è diventato strutturale – cioè non può essere abolito – con il decreto legge n. 201/2011 (art. 4). Ma può assumere valori diversi: già per il futuro, infatti, si prevedono cambiamenti.
I lavori “scontati”
Gli interventi per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c), d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (noto come Testo unico dell’edilizia):
● manutenzione straordinaria;
● opere di restauro e risanamento conservativo;
● lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Manutenzione straordinaria
Si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti – anche strutturali – degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici. La condizione: che non si modifichino volumi e superfici delle unità immobiliari e non si cambino destinazioni d’uso. Esempi:
● installazione di ascensori e scale di sicurezza;
● realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
● sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso (senza rispetto limiti di trasmittanza termica);
● costruzione o rifacimento di scale e rampe;
● interventi finalizzati al risparmio energetico (con certi requisiti rientrano nella detrazione 65%);
● recinzione dell’area privata.
Restauro e risanamento conservativo
Sono gli interventi per conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità con opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso compatibili. Esempi:
● eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado;
● adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
● apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
Qui sono comprese le opere per trasformare un fabbricato in uno del tutto, o in parte diverso, dal precedente. Esempi:
● demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile;
● modifica della facciata;
● realizzazione di una mansarda o di un balcone;
● trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
● apertura di nuove porte e finestre;
● costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Anche questi interventi
● Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
● realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune:
● eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi). Per esempio: la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
● realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi touch, i computer, le tastiere espanse;
● bonifica dall’amianto;
● esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. L’agevolazione spetta anche per la riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili. Per esempio: la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante;
● adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
● cablatura degli edifici;
● contenimento dell’inquinamento acustico;
● conseguimento di risparmi energetici (con particolari requisiti rientrano nell’agevolazione del 65%);
● adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. In fase di conversione del Dl 63/2013 è stata introdotta la disposizione per cui per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 90/2013 – conversione del Dl 63/2013) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione sale al 65%, fino a un ammontare complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare;
● esecuzione di opere interne.
Altre spese
Oltre a quelle necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: ● le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
● le spese per le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
● le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
● le spese per l’acquisto dei materiali.
Manutenzione ordinaria: SOLO così si può DETRARRE
Quando fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzi, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento di servizi, la manutenzione ordinaria si può detrarre: l’insieme delle opere è cioè ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Esempi di manutenzione ordinaria:
● la sostituzione di pavimenti;
● infissi e serramenti;
● tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
● il rifacimento di intonaci interni;
● l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
● la verniciatura delle porte dei garage.
BONUS MOBILI
Anche per l’acquisto di mobili e di alcuni elettrodomestici si può usufruire della detrazione Irpef del 50%, purché siano destinati all’immobile oggetto di lavori per i quali si gode dello sconto per le ristrutturazioni edilizie: il bonus mobili è strettamente legato al bonus ristrutturazioni, ma il mobile acquistato non deve essere necessariamente destinato al locale ristrutturato.
Si recuperano 5.000 euro
Salvo proroghe, il Bonus mobili ha una durata di sei mesi e vale per gli acquisiti effettuati dal 6/6/2013 al 31/12/2013. Spesa max detraibile: 10.000 euro Sconto: 5.000 euro (da ripartire in 10 rate di uguale importo) Totale bonus casa: 106.000 euro Totale sconto: 53.000 euro (in 10 rate di uguale importo).
Valido per chi ristruttura
Questo sconto fiscale è applicabile ai mobili, ai grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. È necessario però che la data di inizio lavori della ristrutturazione sia anteriore a quella dell’acquisto dei mobili (dimostrabile con un atto di notorietà qualora i lavori non richiedano un titolo abilitativo comunale). L’agevolazione spetta ai contribuenti – persone fisiche – che, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della detrazione, i lavori di ristrutturazione possono anche essere iniziati prima della data del 6 giugno; l’importante è che, a tale data, i lavori non siano ultimati o comunque – anche se ultimati – è necessario che vengano sostenute spese dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (cioè che vengano effettuati pagamenti con bonifico bancario, bancomat o carta di credito), relative alla realizzazione di interventi di recupero edilizio. In sostanza, è necessario che l’intervento sia in corso al 6 giugno. Per il bonus mobili il pagamento può essere eseguito con bonifico “parlante”, oppure – novità più recente – con bancomat o carta di credito. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi, si gode quindi dal 2014.
65% ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici
Incrementata dal 55 al 65%, la detrazione per le opere di riqualificazione energetica potrebbe diventare permanente dal prossimo anno. Per ora scade a fine dicembre.
I lavori “scontati”
L’elenco delle opere ammesse alla detrazione è il seguente:
● interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con Decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal Decreto del 26/1/2010);
● interventi su edifici esistenti, parti di questi o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali e/o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, indicati in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11/3/2008, così come modificato dal decreto 26/1/2010). Rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
● sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
● installazione impianti di riscaldamento alimentati
a biomasse (legna, cippato, pellet);
● installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche a integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente. L’impianto deve avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e bollitori, 2 anni per accessori e componenti tecniche).
E in più
● installazione climatizzatori, invernali o estivi, con pompa di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore;
● interventi di prevenzione del rischio, di adeguamento e di messa in sicurezza su prime case e capannoni nelle aree a più alto rischio sismico (zone 1 e 2 – individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003).