Riscaldamento centralizzato, possibile il distacco

La riforma del condominio ha reso possibile il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, purché non si creino squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 11/01/2014Aggiornato il 11/01/2014
Riscaldamento centralizzato, possibile il distacco

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato nei condomini è possibile dal 18 giugno 2013, con l’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.

Riforma condominio: le novità in sintesi

La riforma del condominio ha introdotto tante novità. Le più importanti riguardano:

Nomina dell’amministratore: questa diviene obbligatoria solo quando i condomini siano più di otto e deve ricadere su soggetti non condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, e ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e attestato di frequenza a corsi di aggiornamento. A scelta dell’assemblea condominiale, la nomina potrà essere anche subordinata alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per responsabilità civile.
Sito web: l’assemblea potrà deliberare con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi, la creazione, da parte dell’amministratore, di un sito internet che consenta di consultare ed estrarre copie dei documenti trattati dalla delibera assembleare.
animali domestici: nel regolamento non si potrà più vietare di possedere o detenere animali da compagnia.
Condomini morosi: in caso di morosità, spetta all’amministratore attivarsi per il recupero delle quote condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salva diversa decisione dell’assemblea. Decorsi 6 mesi, il condomino moroso può essere sospeso dalla fruizione dei servizi comuni.
Conto corrente dedicato: possibilità di istituire il c/c del condominio, su cui transiteranno tutti i movimenti in denaro.
• Distacco impianto riscaldamento, sul quale vediamo qui di seguito alcune specifiche.

Il distacco dall’impianto centralizzato

Una delle novità più importanti riguarda il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. È stato così modificato l’art. 1118 del codice civile, prevedendo che il condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco però non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Sono quindi due le condizioni per cui è possibile il distacco, ossia: 1) l’assenza di notevoli squilibri di funzionamento, 2) l’assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini. Se sussiste l’una o l’altra condizione, o entrambe, non sarà possibile.

Equilibrio di funzionamento: che cosa significa

Appare a questo punto importante sottolineare il significato di “squilibri di funzionamento”, la cui assenza o presenza influisce sulla possibilità o meno di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. In merito è il Dpr n. 412 del 1993 ad aver individuato nella misura di 20 gradi, con una tolleranza in eccesso di 2 gradi, la temperatura di esercizio ideale di un impianto di riscaldamento centralizzato. L’equilibrio di funzionamento allora significa raggiungere e mantenere, in ogni stagione termica, con le varie differenze di temperature esterne e diversi assorbimenti dei singoli appartamenti, la predetta temperatura. Se il distacco altera tale equilibrio, allora la prima condizione non è garantita e non sarà possibile staccarsi dall’impianto centralizzato.

La perizia per il distacco dal riscaldamento centralizzato

Spetta al condomino provare di non procurare un aggravio di spese agli altri condomini e non alterare lo squilibrio termico dell’intero condominio con il distacco. Tale prova deve essere data con un’apposita perizia redatta da un tecnico abilitato che sia un professionista iscritto in albi professionali, competente in materia di trattamento degli impianti di riscaldamento. Nella perizia devono essere indicati, oltre allo stato dei consumi effettivi dell’impianto, anche i consumi ipotizzati dopo il distacco, corredata da documenti provanti l’assenza di alterazione all’impianto centrale. Se tuttavia, anche dopo l’operazione di distacco e nonostante la perizia, si accerti che l’intervento ha prodotto squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condomini, si dovrà procedere al riallaccio a spese del condomino che ha eseguito l’operazione.

Spese post distacco

Proprio in merito alle spese condominiali dopo il distacco, la riforma prevede che il condomino non è più tenuto a partecipare alle spese ordinarie per il riscaldamento centralizzato, ma deve sempre concorrere a quelle per la manutenzione straordinaria, conservazione e messa in norma dello stesso impianto.

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