Quali sono le proroghe sugli interventi di riqualificazioni energetica? Con l’entrata in vigore il 4 agosto 2013 della legge 90/2013 (conversione del Dl 63/2003) non era chiaro se le spese sostenute dal 6 giugno 2013, data di efficacia del Dl 63/2013, potessero godere delle detrazioni fiscali. A fornire l’atteso chiarimento sulle proroghe e su altre questioni interpretative della legge è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E/2013, datata 18 settembre 2013.
In sintesi, per quanto riguarda gli specifici interventi su singole unità immobiliari agevolati al 65% (questa detrazione Irpef o Ires è stata infatti elevata dal 55% al 65%), la proroga è fino al 31 dicembre 2013. Invece se gli interventi riguardano parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio, la proroga è estesa fino al 30 giugno 2014. In più, anche le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 per le riqualificazioni antisismiche su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) possono usufruire della detrazione del 65%.
La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di:
- edifici esistenti;
- edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 6 università;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.