Guida ai bonus fiscali con le più recenti novità: gli sconti per ristrutturare

Ristrutturare casa conviene ancora, che si tratti di un normale appartamento o a maggior ragione di un sottotetto da trasformare in mansarda abitabile. Fino al 31 dicembre 2015 si potrà fruire delle detrazioni fiscali nella misura massima del 50% e del 65% per l’esecuzione di interventi riguardanti la ristrutturazione e le prestazioni energetiche, e in caso di ristrutturazione anche del bonus mobili. Un’opportunità imperdibile per chi desidera rinnovare la propria casa.

Redazione
A cura di “La Redazione”
Pubblicato il 22/04/2015 Aggiornato il 22/04/2015
Guida ai bonus fiscali con le più recenti novità: gli sconti per ristrutturare

Contenuti trattati

Installare i pannelli solari per produrre l’acqua calda, dividere un appartamento o tinteggiare le pareti: qualunque sia l’intervento in casa che abbiamo da tempo programmato, ora è il momento giusto per realizzarlo, visto che si potrà fruire ancora degli sconti fiscali. La legge di stabilità 2015 infatti ha prorogato, fino al 31 dicembre di quest’anno, le detrazioni fiscali per i lavori sulle abitazioni e sulle parti comuni di edifici condominiali, nella misura massima al 50 e 65%, introducendo anche delle importanti novità. Vediamo in rassegna quali sono le detrazioni fiscali e gli interventi agevolabili.

Ecobonus

  • Detrazione fiscale del 65% per i lavori di riqualificazione energetica.
  • Importo max detraibile: variabile secondo il lavoro.
  • Validità: dal 6/6/2013 al 31/12/2015.

Bonus ristrutturazioni

  • Detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia.
  • Importo max detraibile: 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
  • Validità: dal 26/6/2012 al 31/12/2015.

Bonus mobili

  • Detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di elettrodomestici e arredi.
  • Importo max detraibile: 10.000 euro per ogni unità immobiliare.
  • Validità: dal 6/6/2013 al 31/12/2015.
  • E’ collegato al bonus ristrutturazioni

Condizione indispensabile per fruire delle detrazioni è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari, o edifici, esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli per l’attività d’impresa o professionali. L’esistenza dell’edificio può essere provata dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, e dal pagamento dei tributi dovuti.

Sconto= detrazione dalle imposte

Così come il bonus mobili a esso collegato, il bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni consiste nella detrazione dall’Irpef (che è l’imposta sul reddito delle persone fisiche) di una parte della spesa sostenuta per la ristrutturazione dell’abitazione e per quella delle parti comuni degli edifici residenziali. Ciascun contribuente ha il diritto di detrarre ogni anno la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione: non vengono rimborsate infatti somme eccedenti l’imposta dovuta.

L’ecobonus al 65% invece consiste nella detrazione dall’Irpef oppure dall’Ires (quest’ultima è l’imposta sul reddito delle società) della spesa per i lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici.

Tali agevolazioni possono essere richieste per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa (entro il 31 del mese di dicembre). Quando gli interventi hanno riguardato le parti comuni dell’edificio, lo sconto spetta in riferimento all’anno in cui l’amministrazione ha effettuato il bonifico.

Il credito si recupera nella dichiarazione dei redditi

Il credito che un contribuente matura nei confronti dello Stato usufruendo delle detrazioni viene rimborsato in 10 rate annuali (di uguale importo) a partire dall’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati (e pagati) i lavori.

Quindi la documentazione va presentata nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’intervento: maggio se si tratta di modello 730, luglio se è il Modello Unico.

Nel caso di contribuenti lavoratori dipendenti il rimborso economico viene riconosciuto direttamente in busta paga (come compensazione dell’Irpef versata in eccesso dal datore di lavoro nel corso del precedente anno lavorativo). I liberi professionisti e le aziende che usufruiscono del Modello Unico possono ottenere lo sconto fiscale come compensazione dell’Irpef da versare.

Da quest’anno il 730 è precompilato

Nel 2015 i contribuenti che devono fare la denuncia dei redditi hanno una grande novità, il modello 730 precompilato, così chiamato perché l’Agenzia delle entrate, sulla base di alcuni dati e spese che ha sostenuto il contribuente e che sono state messe a sua conoscenza, predispone la dichiarazione dei redditi on line dal suo sito. Le spese per interventi di risparmio energetico, così anche quelle di ristrutturazione edilizia e il connesso bonus mobili, sono inserite nella dichiarazione precompilata solo se iniziate in anni precedenti, altrimenti vanno inserite direttamente dal contribuente.

Anche chi ha perso il lavoro

Il contribuente con credito fiscale che si trovi in cassa integrazione o che sia privo di reddito (perché senza lavoro) ha comunque la possibilità di presentare il modello 730 per ottenere il rimborso delle imposte versate in eccedenza.

Dal proprietario all’inquilino: chi ne ha diritto

Delle agevolazioni per i lavori su un’unità immobiliare possono godere diversi soggetti, come vedremo, a condizione che il beneficiario sia colui che sostiene le spese e risulti intestatario di fatture e bonifici. Hanno diritto alle detrazioni fiscali:

  • il proprietario (o nudo proprietario)
  • il titolare di un diritto reale di godimento (quali usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali (solo per immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce)
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parente entro il terzo grado, affini entro il secondo grado).

Va precisato che l’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali (permessi a intervenire) non sono intestate al familiare che beneficia della detrazione, ma al proprietario dell’immobile. Per quanto riguarda l’ecobonus al 65%, possono usufruire della detrazione anche i titolari di reddito d’impresa, proprietari (a qualsiasi titolo) dell’immobile su cui si interviene. In particolare:

  • persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono
  • attività commerciale. 

Si scalano tutti i costi

Si possono portare in detrazione anche i costi per i lavori edili, quelli per le prestazioni professionali e per acquisire la certificazione energetica richiesta, necessari all’intervento di risparmio energetico. Quindi i costi per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
  • l’acquisto dei materiali
  • la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’Iva sull’acquisto dei materiali

Per i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento l’Iva è ridotta al 10% (tranne che sui costi di materie prime e semilavorati). Nel caso di manutenzione l’Iva è al 10% sulle prestazione dei servizi e sulla fornitura da parte dell’impresa dei beni non significativi; è al 10% anche sui beni significativi ma fino a concorrenza del costo della prestazione dei servizi, oltre è al 22%. La legge di stabilità 2015 ha portato dal 10 al 22% l’Iva sull’acquisto del pellet.

Pagare solo con bonifico parlante

Si ha diritto alla detrazione solo se i pagamenti avvengono tramite bonifico bancario o postale di un particolare tipo, denominato “parlante”, perché in esso vengono riportati alcuni dati in più. Ecco che cosa indicare:

  • causale del versamento (ristrutturazione o riqualificazione energetica);
  • codice fiscale del soggetto che paga;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Alcune spese (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per autorizzazioni, ecc.) possono essere pagate con altre modalità. Quando si effettua il bonifico, banche e poste trattengono una quota pari all’8% dal 1 gennaio 2015 (la ritenuta prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 era al 4%), come acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che ha realizzato i lavori.

Ecobonus: la detrazione del 65%

Questo incentivo riguarda gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. È importante sottolineare questo aspetto, perché ai lavori deve corrispondere necessariamente un risparmio energetico, altrimenti il rischio è quello di vedersi negato il bonus.

Nel corso degli anni, sono state introdotte una serie di novità molto significative concernenti l’ecobonus, come:

  • la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio , infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo)
  • l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Dal 2015 con la legge di Stabilità (Legge n. 190/2014) e il Decreto sulle semplificazioni fiscali sono state introdotte ulteriori novità concernenti:

  • l’aumento dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori
  • l’estensione dell’agevolazione ad altre tipologie di interventi come l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (nel limite di 60.000 euro) e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nel limite di 30.000 euro)
  • eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta.

Le categorie di lavori agevolati sono individuate dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008).

Riqualificazione per il risparmio energetico- – Importo max detraibile: 100.000 euro

In questa categoria rientrano quei lavori che permettono di raggiungere un indice di prestazione energetica (Ipe) per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11/3/2008- Allegato A. I parametri cui fare riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non sono specificati quali lavori rientrino, perché l’intervento è definito in funzione del risultato che si deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Quindi questa categoria include qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, raggiungendo la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Un esempio per capire

Se il risparmio energetico dell’edificio si ottiene per esempio mediante la sostituzione degli infissi (intervento per il quale si possono detrarre al massimo 60.000 euro), la cifra max detraibile per l’intervento diventa 100.000 euro (cioè quella fissata appunto per la riqualificazione energetica dell’edificio). La condizione è che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti. Lo stesso vale per tutti gli altri interventi.

In condominio

Si possono detrarre gli interventi finalizzati al risparmio energetico eseguiti su parti comuni in edifici condominiali (di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del Codice civile) o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio.

Interventi sull’involucro – Importo max detraibile: 60.000 euro

Sostituzione o rifacimento di:

  • coperture
  • pavimenti
  • pareti (in genere esterne)
  • finestre
  • serramenti di ingresso

 Finestre: solo quelle “a tenuta”

Per accedere al bonus questi serramenti devono delimitare il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati. In più è necessario che i nuovi serramenti rispettino i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore espressa in W/mqK), definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11/3/2008 e successivamente modificati del decreto 6/1/2010.

Serramenti di ingresso

Anche i portoni e le porte blindate rientrano nell’agevolazione, purché si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e vengano rispettati gli stessi indici di trasmittanza termica “U” richiesti per le finestre a tenuta.

Pannelli per il solare termico- Importo max detraibile: 60.000 euro

Per avere lo “sconto” il sistema deve avere un termine minimo di garanzia: cinque anni per pannelli e bollitori, due anni per accessori e componenti tecnici. I pannelli devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, e certificati da un organismo di un Paese dell’Unione europea o della Svizzera. Possono fruire dell’agevolazione anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda; quelli misti solo per la parte inerente l’acqua calda.

Misure antisismiche

Possono fruire del bonus ristrutturazione, ma del valore pari al 65%, tutti gli interventi antisismici su costruzioni delle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 secondo ex DPCM 3274/2003), le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013. La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (da ripartire in dieci quote annuali di pari importo) e beneficiari sono i soggetti passivi Irpef e Ires (quindi sia persone fisiche che imprese) a condizione che le spese siano rimaste a loro carico e che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

Il bonus antisismica può essere richiesto se l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o anche ad attività produttive (unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali) e sempre l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale – Importo max detraibile: 30.000 euro

  • con uno con caldaia a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione
  • con pompe di calore ad alta efficienza
  • con impianti geotermici a bassa entalpia
  • trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore (il bonus non vale per l’intervento contrario, da centralizzato ad autonomo)

È agevolata anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sono ammesse alla detrazione del 65% anche le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (legna, pellet).

New entry 2015: le schermature solari – Importo max detraibile: 60.000 euro

 Per il 2015 l’ecobonus del 65% vale anche per le schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006: sono comprese le spese relative all’acquisto e all’installazione di tali elementi. Viene riconosciuto così a questi componenti un ruolo fondamentale nell’ambito dell’efficienza energetica degli edifici. Le schermature solari sono infatti quegli elementi dell’involucro edilizio che proteggono dai raggi solari, evitando che la temperatura interna dell’edificio aumenti, riducendo di conseguenza il consumo energetico dei climatizzatori estivi.

Che cosa si deve fare

Oltre ad allegare alla dichiarazione dei redditi copia dei bonifici e delle fatture, occorre avere una serie di documenti. Alcuni di questi vanno obbligatoriamente trasmessi all’Enea. Occorre dotarsi dei documenti richiesti, per non rischiare di vedere sfumare il vantaggio economico. Ecco che cosa serve.

  • Asseverazione di conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti (fornita dal tecnico abilitato di riferimento per quel lavoro); in alternativa basta la dichiarazione del direttore dei lavori. Per più interventi su uno stesso edificio, l’asseverazione può essere unica; mentre per la sostituzione di finestre e infissi o se riguarda le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW basta la certificazione dei produttori. Nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
  • Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, asseverato da un tecnico abilitato, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Si può fare a meno del documento nei casi di: sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, sostituzione impianti di climatizzazione invernale.
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo, o nell’allegato F se l’intervento è di sostituzione di finestre in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari.

Rettifica della scheda informativa

Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa (ad esempio errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione, dei dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento, ecc). La comunicazione di rettifica della precedente deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Se nella scheda informativa è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, non occorre rettificare la bensì sarà sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

La scheda descrittiva dell’intervento (allegato F) può essere compilata anche dall’utente: è importante contenga i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento e il risparmio di energia che ne è conseguito, il costo (specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione).

Inviare all’Enea

È obbligatorio trasmettere all’Enea due documenti importanti entro 90 giorni dalla fine dei lavori (che coincide con il giorno del “collaudo”, ma che può essere provata con la documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori). I documenti sono:

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
  • scheda informativa (allegato E o F).

La trasmissione deve avvenire tramite il sito http://www.acs.enea.it.

L’invio per posta (raccomandata con ricevuta semplice) è ammesso solo nel caso in cui i lavori non siano indicati negli schemi (E o F): ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Non è ammessa l’autocertificazione e se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

Stop alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Se i lavori che beneficiano dell’ecobonus proseguono oltre il periodo d’imposta non è più necessario inviare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. È stato il Decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) ad aver eliminato tale obbligo di comunicazione per:

  • i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015
  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo d’imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

Conservare i documenti

Questi i documenti da mostrare nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • certificato di asseverazione
  • ricevuta di invio all’Enea
  • fatture o ricevute fiscali
  • ricevuta del bonifico (per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa)
  • dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, quando questi sono stati effettuati direttamente da detentore dell’immobile.

Se i lavori riguardano parti comuni di edifici: copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

50% – bonus ristrutturazioni – Importo max detraibile: 96.000 euro

Si tratta di un’agevolazione riservata a tutte le opere di “ristrutturazione” edilizia. In realtà il campo di applicazione è più ampio e si può usufruire dello sconto per molti interventi. Per quanto concerne le singole unità immobiliari, le tipologie di lavori che beneficiano degli incentivi fiscali del 50% sono quelle indicate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

La manutenzione ordinaria

I lavori di sola manutenzione ordinaria (menzionati alla lettera “a” del Testo unico dell’edilizia) sono agevolati sempre solo se eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, individuate all’articolo 1117 del Codice civile (suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera). La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

  • opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici,
  • sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,
  • tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni,
  • rifacimento di intonaci interni,
  • impermeabilizzazione di tetti e terrazze,
  • verniciatura delle porte dei garage.

Per le singole abitazioni, invece, la manutenzione ordinaria può essere “incentivata” solo quando è compresa in una tipologia di intervento più ampia, che rientra in uno dei tre gruppi individuati dalla legge. In pratica la sola sostituzione delle finiture interne – quali per esempio il rivestimento a terra o la tinteggiatura delle pareti – non è ammessa agli sconti fiscali. Lo è invece se avviene nell’ambito di una manutenzione straordinaria (tipico il caso della modifica della distribuzione interna dell’abitazione).

Sì ai climatizzatori se dotati di pompa di calore

Se sono del tipo a pompa di calore – quindi adatti anche al riscaldamento e non solo al raffrescamento – anche i climatizzatori possono accedere alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. 

Manutenzione straordinaria: c’è una novità

Si intendono quei lavori utili per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare, ed integrare, i servizi igienico/sanitari e tecnologici. La condizione è che tali opere non modifichino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Grazie al decreto Sblocca Italia DL 133/2014, in vigore dal 13 settembre 2014, rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico. Rimane il vincolo che non deve essere modificata la volumetria complessiva degli edifici e deve essere mantenuta la destinazione d’uso originaria.

I lavori di frazionamento o accorpamento inoltre possono essere realizzati senza dover ottenere alcun permesso da parte del Comune. Sarà necessario, prima di dare inizio ai lavori, trasmettere, anche semplicemente per via telematica senza recarsi negli uffici, la Comunicazione di Inizio Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione. Attenzione: se tra i vari interventi nell’immobile vi sono opere che riguardano le parti strutturali non si potrà utilizzare la CIL, ma si dovrà utilizzare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la così detta SCIA. Al Comune andranno sempre trasmessi:

  • l’elaborato progettuale
  • i dati che identificano l’impresa alla quale si intende affidare aa realizzazione dei lavori, che dovranno essere contenuti nella comunicazione di inizio lavori.

Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, valida anche ai fini dell’aggiornamento delle variazioni catastali, che obbliga inoltre la stessa Amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente e direttamente la documentazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Per esempio

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti oppure persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • costruzione o rifacimento di scale

Restauro e risanamento conservativo

Rientrano in questa tipologia gli interventi per conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità. Sono agevolate anche le opere che consentono destinazioni d’uso compatibili con l’immobile, nel rispetto però degli elementi tipologici, formali e strutturali. Per esempio:

  • eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado
  • adeguamento altezze solai rispettando la volumetria esistente
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali

Ristrutturazione edilizia

Sono classificati così gli interventi che trasformano un fabbricato: tutte quelle opere cioè che possono portare a un edificio del tutto, o in parte, diverso dal precedente. Per esempio:

  • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile
  • modifica della facciata
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone
  • trasformazione del balcone in veranda
  • apertura di nuove porte o finestre.

Da soffitta a mansarda: lo sconto c’è

Il recupero di un sottotetto per trasformarlo in abitazione è un intervento di ristrutturazione e, pertanto, gode dell’agevolazione fiscale Irpef del 50%.

Sono agevolati anche questi lavori

  • Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche se l’intervento riguarda l’installazione di ascensori e montacarichi.
  • Spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap gravi (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992). La detrazione non spetta per le spese relative al semplice acquisto di strumenti.
  • Esecuzione di opere per evitare gli infortuni domestici. Non si possono portare in detrazione le spese per l’acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, ma si possono scontare quelle per l’installazione di apparecchi di rilevazione gas inerti, il montaggio di vetri antiinfortunio, l’installazione del corrimano. Si ha diritto allo sconto fiscale anche per la riparazione degli impianti insicuri realizzati sugli immobili: ✓ messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); ✓ sostituzione tubo del gas; ✓ riparazione presa malfunzionante
  • Adozione di misure per prevenire il rischio di compimento di atti illeciti (furto, aggressione, ecc): ✓ porte blindate o rinforzate ✓ installazione di grate sulle finestre o loro sostituzione ✓ serrature lucchetti, catenacci, spioncini ✓ saracinesche ✓ tapparelle metalliche con bloccaggio ✓ vetri antisfondamento ✓ casseforti a muro ✓ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza ✓ apparecchi rilevatori antifurto
  • Opere di contenimento dell’inquinamento acustico.
  • Opere interne.

I box sono compresi

Il bonus ristrutturazioni vale anche per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, pure se a proprietà comune. Ha diritto alla detrazione anche chi il box o il posto auto di pertinenza all’abitazione lo acquista. Ma, nel caso del box, solo per cifra equivalente alla sua realizzazione (che deve essere dimostrata con un’attestazione rilasciata dal venditore).
Se l’atto definitivo di acquisto viene stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione.

Il fotovoltaico

Poiché l’utilizzo di fonti rinnovabili è considerato “risparmio energetico”, anche i costi per l’installazione di un impianto fotovoltaico sono detraibili al 50%. Ma solo se l’impianto è finalizzato a far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e quindi se posto a diretto servizio della casa.

Che cosa si deve fare

In questo caso l’iter è semplificato. Attenzione va posta per i lavori di grande entità che implicano figure professionali diverse. Se i lavori vengono sostenuti tramite finanziamento, la finanziaria deve pagare con bonifico parlante e il contribuente deve averne ricevuta. Per fruire della detrazione è sempre necessario infatti che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale con l’esatta indicazione della causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e quello (o il numero di partita Iva) del beneficiario del pagamento. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Sul bonifico si applica sempre la ritenuta all’8% dal 1 gennaio 2015.
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti.
In particolare sono stati soppressi:

  • L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate
  • L’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Produrre la documentazione

Nel caso del bonus ristrutturazione la procedura è molto agevole: basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Se i lavori sono effettuati dal detentore, occorrono gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Inviare alla Asl

Se in merito alle condizioni di sicurezza nei cantieri è previsto l’obbligo di notifica preliminare alla Asl, prima di iniziare i lavori bisogna inviare (raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) contenente:

  • generalità del committente dei lavori e il luogo di svolgimento
  • natura dell’intervento
  • dati identificativi dell’impresa (con sua esplicita assunzione di responsabilità, nel rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione)
  • data di inizio dell’intervento.

Conservare

Questi i documenti da mostrare nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • fatture e ricevute fiscali (devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione)
  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ex ICI, imu)
  • delibera assembleare di approvazione dei lavori (per gli interventi su parti comuni) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile
  • abilitazioni amministrative (esempio concessioni, autorizzazioni, ecc) in relazione ai lavori da realizzare.

Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.

Detrazione del 50% – bonus mobili – Importo max detraibile: 10.000 euro

Chi usufruisce del bonus ristrutturazione ha diritto anche al bonus mobili per acquistare l’arredamento e i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’abitazione che è stata rinnovata. Si tratta di un ulteriore sconto fiscale Irpef del 50 % che, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori, è applicabile a una spesa massima di 10.000 euro ed è recuperabile anch’esso in 10 rate annuali di pari importo. Questi ad esempio sono detraibili:

Mobili: ✓ cucine ✓ comodini ✓ armadi ✓ librerie ✓ scrivanie ✓ letti ✓ materassi ✓ tavoli ✓ sedie ✓ divani ✓ poltrone ✓ lampade ✓ credenze ✓ madie ✓ cassettiere

Elettrodomestici: ✓ frigorifericongelatorilavatrici ✓ asciugatrici ✓ lavastoviglie ✓ apparecchi di cottura ✓ piastre riscaldanti elettriche ✓ stufe elettriche ✓ apparecchi elettrici di riscaldamento✓ radiatori elettrici ✓ apparecchi per il condizionamento ✓ ventilatori elettrici.

Sono scontati anche gli elettrodomestici privi di etichetta energetica se non è obbligatoria per quella tipologia, mentre è escluso dal bonus l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo. Trasporto e smontaggio si possono scontare. Si può pagare anche con carta di credito o carta di addebito oltre che con bonifico parlante (la causale è la stessa per i lavori di ristrutturazione). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

In condominio

Se la ristrutturazione è avvenuta sulle parti condominiali i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti.

Che cosa si deve fare

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella Dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico persone fisiche).

Condizioni per avere diritto

È necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione (che gode del relativo bonus) preceda quella in cui si acquistano i beni, anche se non sono state ancora pagate le spese. Non è fondamentale, quindi, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Come dimostrare la data di avvio dei lavori? Si possono utilizzare eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano invece di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I costi per gli interventi di ristrutturazione devono essere stati sostenuti a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

Conservare i documenti

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta
  • transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi.
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